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Sentenza

Sentenza del 25/02/2025 n. 4943 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento IVA per il 2005, relativo all’aliquota applicata a cessioni immobiliari; la CTP di La Spezia aveva respinto il ricorso e la CTR della Liguria, con sentenza n. 847/05/17 del 12 giugno 2017, aveva rigettato l’appello. In Cassazione A.A. ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che l’avviso, notificato alla società il 14 agosto 2009, era stato notificato dopo la sua estinzione, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese il 12 febbraio 2009; 2) l’omesso esame di tale cancellazione, fatto decisivo discusso tra le parti. La questione preliminare decisiva è stata però la legittimazione: nei giudizi di merito A.A. aveva agito come liquidatore, non come socio e successore della società.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto che, estinta la società, l’obbligazione non si estingue ma si trasferisce ai soci, ai quali gli atti intestati alla società estinta devono essere notificati. Tuttavia, il liquidatore non è legittimato a impugnare, per conto della società ormai estinta, la pretesa tributaria o a far valere la nullità della notificazione: tale iniziativa spetta ai soci quali successori. A.A. ha assunto questa qualità soltanto in Cassazione, mentre il ricorso originario era stato proposto dalla società tramite lui quale liquidatore. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società, senza esaminare i due motivi. Spese dell’intero giudizio compensate. Ha inoltre dichiarato sussistenti, ove dovuti, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    A seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci.

    La cancellazione della società ne determina l’estinzione; la pretesa tributaria non si estingue per ciò solo, ma gli atti diretti alla società estinta devono essere fatti valere nei confronti dei soci successori. Il liquidatore non conserva la legittimazione a rappresentare la società estinta rispetto alla pretesa tributaria.

  • Art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973

    a seguito dell'estinzione della società, l'atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall' art. 65 , quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 , per il caso di morte del debitore.

    La Corte richiama per analogia la regola sulla notificazione in caso di morte del debitore: dopo l’estinzione della società, gli atti intestati alla società possono essere notificati ai soci, anche collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale.

  • Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società previsto da detta disposizione "si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva"

    Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi; essendo la cancellazione in esame avvenuta nel 2009, la disposizione non si applica retroattivamente.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

    Quando ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto. La Corte ne ha dichiarato la sussistenza nel caso concreto.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società, il liquidatore non può continuare ad agire in giudizio in nome della società estinta per contestare una pretesa tributaria a essa intestata. La legittimazione spetta ai soci, quali successori, che devono agire nella propria qualità.
  • La legittimazione va posseduta e fatta valere nei gradi di merito: qualificarsi come socio e successore soltanto in Cassazione non sana il fatto che il ricorso originario sia stato proposto dalla società estinta tramite il liquidatore.
  • L’estinzione della società non comporta automaticamente l’estinzione dei debiti tributari: l’obbligazione può trasferirsi ai soci. La nullità della notificazione alla società estinta non consente però al liquidatore di agire per la società priva di esistenza.
  • Il differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 non si applica alle cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014.

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