Cassazione Civile, Ordinanza n. 06915/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il ricorrente, agendo in proprio e quale erede della dante causa, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta contro il Comune. La lite nasceva dal deterioramento di una strada di accesso a un'azienda agricola, strada di titolarità del Comune, divenuta intransitabile per omessa manutenzione, eventi calamitosi e interventi abusivi di privati. Secondo l'attore, ciò aveva costretto a percorrere circa 12 chilometri anziché i 500 metri originariamente necessari, con pregiudizio per l'attività aziendale e per la redditività dell'impresa agricola. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune ritenendo che l'intervento richiesto rientrasse nella discrezionalità amministrativa. La Corte d'appello aveva invece ritenuto sussistente una condotta materiale omissiva della pubblica amministrazione potenzialmente illecita, ma aveva rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale tra la maggiore percorrenza e il danno economico dedotto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme processuali e del diritto alla prova, per avere la Corte territoriale respinto la domanda senza ammettere la consulenza tecnica d'ufficio e senza attribuire valore almeno indiziario alla consulenza tecnica di parte; 2) violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., per motivazione solo apparente sul nesso causale; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. per mancata adeguata valutazione del rapporto eziologico e del pregiudizio alla redditività aziendale; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, subordinata all'accoglimento dei precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, per quanto di ragione, i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli connessi, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul nesso causale fosse meramente apparente e apodittica, perché limitata a osservare che l'attività agricola era comunque possibile e che non sembrava dimostrato un impatto sulla redditività aziendale, senza confrontarsi con la dedotta maggiore percorrenza e con gli elementi contenuti nella consulenza di parte. Ha inoltre ribadito che il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio può integrare vizio di motivazione e violazione del diritto alla prova quando il giudice respinga l'istanza senza adeguata motivazione e senza dimostrare di poter risolvere autonomamente i problemi tecnici rilevanti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al giudice di merito, cui è stata rimessa anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro del diritto di difesa e del diritto alla prova, in relazione alla critica per il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del giusto processo e dell'obbligo di motivazione della decisione.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate per la valutazione delle prove.
Richiamato tra le norme sulla valutazione delle prove dedotte come violate.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale violata in tema di prove testimoniali/istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui il provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie è censurabile quando prescinda dalla rilevanza del mezzo di prova rispetto al tema controverso e al compendio probatorio.
Richiamato nei motivi per denunciare l'omessa/insufficiente motivazione sul nesso causale.
Richiamato quale base della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per attività materiale omissiva illecita.
Richiamato per censurare la regolazione delle spese, rimessa poi al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito respinge una richiesta istruttoria o una consulenza tecnica d'ufficio, deve fornire una motivazione specifica sulla non rilevanza o superfluità del mezzo, non potendo limitarsi a rilevare apoditticamente l'insufficienza della prova già offerta.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere negata con formule generiche: se la controversia presenta profili tecnici decisivi, il giudice deve spiegare perché può decidere sulla base degli elementi già acquisiti senza ulteriori approfondimenti.
- La motivazione è apparente quando non affronta il tema decisivo del nesso causale tra condotta e danno, specie se la parte ha allegato circostanze concrete idonee a incidere economicamente sulla propria attività.
- In materia di responsabilità aquiliana, anche una condotta materiale omissiva della pubblica amministrazione può essere fonte di responsabilità se il fatto illecito e il nesso eziologico con il danno siano adeguatamente allegati e provati.
- Il mancato esame del valore indiziario della consulenza tecnica di parte e degli elementi da essa emergenti può integrare vizio di motivazione se la decisione li esclude in modo meramente assertivo.
- Il giudice di merito non può rigettare la domanda per difetto di prova del danno quando abbia impedito o comunque non adeguatamente valutato gli strumenti istruttori offerti dalla parte per dimostrarlo.
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