Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 06/02/2024 che aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. di Terni (19/01/2024) con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. Il ricorso denuncia errata applicazione dell'art. 56 c.p. (tentativo) e carenze/contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Il P.M. sostiene che, considerati gli elementi probatori (uso ripetuto e modificato dell'autovettura impiegata in precedenti rapine, apposizione di targa contraffatta, intercettazioni nelle quali si pianifica la rapina, ripetuti passaggi davanti agli obiettivi in Via Pascarella, indossare guanti al momento dell'arresto e possesso di strumenti, maschere e fascette già utilizzati in precedenti rapine), gli atti posti in essere erano idonei e univocamente diretti alla consumazione del reato e dunque integravano il tentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che il Tribunale di Perugia ha applicato erroneamente i principi sulla configurabilità del tentativo. La Corte ha richiamato il criterio dell'idoneità valutata ex ante (prognosi postuma) e la nozione soggettiva di univocità degli atti, affermando che atti preparatori possono integrare il tentativo se dimostrano che l'agente ha approntato il piano in ogni dettaglio e ha iniziato ad attuarlo con significativa probabilità di successo. Considerando il quadro probatorio (precedenti similari, targa contraffatta, intercettazioni, sopralluoghi ripetuti, guanti e strumenti in possesso), la Cassazione ha concluso che il Tribunale di Perugia ha valutato manifestamente illogicamente gli elementi, omettendo valutazioni rilevanti (es. i guanti). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Perugia per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Definisce il tentativo; la Corte interpreta l'art. 56 richiamando il principio che l'idoneità degli atti va valutata ex ante (criterio della prognosi postuma) e che atti preparatori possono integrare il tentativo se sono "idonei e diretti in modo non equivoco" alla consumazione.

  • art. 49 cod. pen. (reato impossibile per inidoneità)

    Richiamata per distinguere il tentativo da ipotesi di reato impossibile: quest'ultimo sussiste solo quando gli atti siano strutturalmente e necessariamente inefficaci rispetto all'esito del reato, cosa non presente nel caso esaminato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Lettera b): dedotta l'erronea applicazione della norma penale (art. 56). Lettera e): dedotta la mancanza o contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto fondate tali censure.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per stabilire la competenza del giudice dopo annullamento: la causa è rinviata al Tribunale di Perugia, che resta competente per il nuovo esame.

Massime di principio

  • Il tentativo può essere configurato anche quando prevalgono atti che formalmente sembrano preparatori, se essi, valutati ex ante, dimostrano che l'agente ha approntato il piano in ogni dettaglio e ha iniziato ad attuarlo.
  • L'idoneità degli atti va valutata secondo il criterio della "prognosi postuma" (ex ante rispetto all'azione): non serve un criterio probabilistico dell'esito, ma la valutazione della capacità della condotta di realizzare lo scopo criminoso salvo eventi estranei.
  • La nozione di "univocità" è sostanziale: gli atti sono univoci quando risultano diretti senza equivoco alla consumazione del reato; tale univocità può emergere anche da elementi "aliunde" (conversazioni, strumenti, travisamenti, modifiche al mezzo).
  • Pregressi modus operandi simili (stesso veicolo, strumenti già usati, travestimenti) e la presenza di elementi concreti al momento dell'intervento (guanti, strumenti, sopralluoghi) rafforzano la valutazione del passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva.
  • L'omissione o la valutazione illogica di prove rilevanti da parte del giudice può determinare l'annullamento dell'atto da parte della Cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • In casi simili, sia l'accusa sia il giudice devono motivare chiaramente perché singoli elementi (es. possesso di strumenti, sopralluoghi, pianificazione intercettata) non sono ritenuti idonei o univoci a integrare il tentativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.