Cassazione Penale, Sentenza n. 36310/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La ricorrente, condannata con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 17 settembre 2024, irrevocabile il 9 maggio 2025, per un fatto commesso nel 2016, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di dichiarare illegale la pena principale, sostenendo che fosse stata applicata retroattivamente la disciplina più sfavorevole dell'art. 493-ter c.p., introdotta dopo l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007. In particolare, secondo la difesa, la disciplina sopravvenuta avrebbe ampliato la fattispecie rendendo sufficiente il fine di profitto, senza necessità del conseguimento di un profitto, e avrebbe escluso la rilevanza del consenso dell'avente diritto; l'applicazione della norma successiva avrebbe quindi violato l'art. 2, quarto comma, c.p. La Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 28 ottobre 2025 aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo incompatibile la scriminante con il giudicato, che aveva ricostruito una condotta di induzione in errore, e qualificando la questione come attinente al merito ormai definito. Con il ricorso per cassazione la condannata ha denunciato violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione avesse opposto il giudicato senza esaminare le sentenze di cognizione e senza indicare gli elementi fattuali che giustificavano tale conclusione. Nei motivi aggiunti ha inoltre dedotto la connessione tra il capo d), relativo all'appropriazione indebita degli strumenti di pagamento e dichiarato prescritto in sede di cognizione, e il capo e), oggetto della condanna: il giudice avrebbe dovuto verificare come le carte fossero state ricevute nell'ambito del mandato difensivo, come la ricorrente ne fosse entrata in possesso e quale fosse il rapporto tra tale disponibilità e l'uso contestato. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Ha ritenuto carente la motivazione perché il giudice dell'esecuzione si era limitato a un richiamo generico al giudicato e alla ricostruzione di artifici e raggiri, senza indicare gli elementi fattuali e senza confrontarsi con le allegazioni delle sentenze di cognizione e dell'istanza esecutiva. Il giudicato impedisce la rivalutazione del merito già deciso, ma non preclude automaticamente il controllo della coerenza della condanna con la disciplina risultante dalla successione delle norme incriminatrici, quando proprio tale successione costituisce il fondamento dell'incidente di esecuzione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare le modalità di acquisizione e disponibilità delle carte, il rapporto con il mandato professionale e la successione tra l'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 e l'art. 493-ter c.p.; dovrà inoltre verificare, con motivazione adeguata, l'eventuale illegalità della pena secondo i criteri indicati dalla Corte. La decisione non ha accertato che la pena fosse effettivamente illegale né ha modificato la condanna, ma ha disposto un nuovo esame.
Norme richiamate
La verifica della coerenza della statuizione di condanna con l'assetto normativo derivante dall'introduzione dell'art. 493-ter cod. pen. avrebbe dovuto essere valutata, tenuto conto delle allegazioni nel giudizio di cognizione e in quello esecutivo che alle prime ha fatto riferimento.
Il giudice dell'esecuzione deve verificare la coerenza della condanna con la disciplina sopravvenuta, confrontandosi con le allegazioni e con gli accertamenti risultanti dai giudizi di cognizione ed esecutivo; la formazione del giudicato non preclude automaticamente tale controllo.
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007
Spetterà, dunque, al giudice del rinvio verificare, fornendone adeguata motivazione, previo esatto inquadramento della questione devoluta con l'incidente di esecuzione, la conformità del giudicato di condanna con l'assetto normativo derivante dalla successione temporale tra le disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007 e 493-ter cod. pen.
In sede esecutiva va esaminata, con motivazione adeguata, la conformità del giudicato alla successione temporale tra la disposizione abrogata e quella introdotta successivamente, nei limiti della questione devoluta.
In tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-bis cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.
Il consenso del titolare della carta non opera, in linea generale, come causa di giustificazione dell'indebita utilizzazione, poiché la tutela comprende anche la sicurezza collettiva delle transazioni. L'autorizzazione può rilevare sul piano dell'elemento soggettivo quando risulti manifestamente che l'utilizzatore abbia agito esclusivamente nell'interesse del titolare.
Spetterà al giudice di rinvio verificare la sussistenza di una eventuale illegalità della pena per come rilevata dal ricorrente, tenendo conto di tali coordinate interpretative ovvero di altri profili incidenti sulla eventuale incoerenza del giudicato da eseguire rispetto al tema della successione di norme incriminatrici, così come proposto con l'istanza introduttiva.
Quando l'istanza esecutiva deduce l'applicazione retroattiva di una disciplina penale più sfavorevole, il giudice deve verificare l'eventuale illegalità della pena e la coerenza del giudicato con la successione delle norme incriminatrici.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può respingere come manifestamente infondata una questione relativa alla coerenza del giudicato con una successione di norme incriminatrici mediante un generico richiamo all'accertamento compiuto in cognizione: deve indicare in modo esplicito e puntuale gli elementi fattuali rilevanti e confrontarsi con le allegazioni dell'istanza.
- Il giudicato preclude la rivalutazione del merito già deciso, ma non impedisce automaticamente il controllo esecutivo sulla conformità della condanna alla disciplina normativa risultante da una successione di leggi, quando tale successione costituisca il fondamento dell'istanza.
- L'illegalità della pena ricorre quando la specie o la quantità della sanzione esce dal sistema sanzionatorio applicabile, oppure quando la pena è commisurata sulla base di una cornice edittale inapplicabile perché dichiarata incostituzionale o individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
- Nell'indebita utilizzazione di carte di pagamento, il consenso del titolare non esclude in via generale la rilevanza penale, poiché la fattispecie tutela anche la sicurezza delle transazioni commerciali, interesse collettivo indisponibile. L'autorizzazione può incidere sull'elemento soggettivo quando sia manifestamente dimostrato che il terzo ha agito esclusivamente nell'interesse del titolare.
- Nel valutare un'istanza esecutiva che invoca il consenso o l'autorizzazione del titolare, il giudice deve esaminare, sulla base degli atti della cognizione e delle allegazioni esecutive, le modalità con cui l'utilizzatore è entrato in possesso delle carte e il rapporto tra tale disponibilità e l'eventuale incarico ricevuto.
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