Cassazione Penale, Sentenza n. 38430/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per associazione per delinquere finalizzata a rapine e all'uso di segni distintivi della Guardia di Finanza, nonché il trattamento sanzionatorio. Nel dettaglio: Balido deduceva vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena; Capuozzo censurava l'utilizzabilità delle individuazioni fotografiche, la responsabilità per specifiche rapine (capi 12 e 16), la rilevanza dei contatti telefonici e la mancata motivazione individuale sulla sua posizione nell'associazione nonché l'aumento per recidiva; Mangini contestava il diniego delle attenuanti generiche, la determinazione della pena sopra il minimo edittale e la quantificazione degli aumenti in continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Balido l'inammissibilità è stata decisa per difetto di legittimazione del difensore (non cassazionista) e tardività della memoria; per Capuozzo i motivi sono stati respinti perché alcuni non consentiti (scelta di definire il procedimento ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis c.p.p.), altri reiterativi o manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto attendibili le individuazioni fotografiche corroborate dalle ammissioni dei complici e dai contatti telefonici e ha ritenuto provata la partecipazione al sodalizio anche dalla serialità dei reati; l'aumento per recidiva è stato adeguatamente motivato sulla base di precedenti specifici. Per Mangini i motivi sono stati considerati manifestamente infondati: la Corte ha fornito motivazione congrua sul diniego delle attenuanti, ha ridotto la pena rispetto al primo grado e ha dettagliato gli aumenti in continuazione in modo adeguato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 438, comma 6-bis, codice di procedura penale
art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
La scelta del ricorrente di definire il procedimento allo stato degli atti (art. 438, comma 6-bis) rende inammissibili censure su questioni già accettate o rinunciate, limitando la possibilità di proporre determinati motivi in cassazione
Per il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito motivi sulla prevalenza di uno degli elementi indicati dall'art. 133, potendo quindi negare il beneficio anche valorizzando un unico parametro rilevante
art. 125, comma 3, codice penale
Quando la determinazione della pena resta prossima ai minimi edittali il giudice può limitarsi a una motivazione succinta (espressioni quali "pena congrua" o "congruo aumento" sono ammissibili) purché emerga la logica valutazione della gravità e della personalità del reo
principio giurisprudenziale sulla recidiva facoltativa
In tema di recidiva facoltativa il giudice deve fornire specifica motivazione sia quando la afferma sia quando la esclude; una motivazione succinta è sufficiente se rende conto della continuità del processo delinquenziale
Massime di principio
- La mancata rappresentanza da parte di un difensore abilitato alla cassazione o il deposito tardivo di memorie può rendere il ricorso inammissibile: verificare sempre la legittimazione professionale prima di proporre ricorso
- La definizione del processo ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, limita le questioni suscettibili di impugnazione; chi opta per questa strada può perdere il diritto a contestare alcune prove o questioni istruttorie
- Le individuazioni fotografiche possono essere utilizzate come prova se sono corroborate da elementi convergenti (ammissioni di altri, riscontri oggettivi, contatti telefonici); la contestazione della sola individuazione senza confutare la convergenza probatoria è spesso inefficace
- In tema di associazione per delinquere il giudice può desumere l'esistenza del sodalizio anche dalla serialità e dalle modalità esecutive dei reati-fine: prove indirette e il modus operandi possono essere decisive
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice motivi su uno degli elementi dell'art. 133; la motivazione non deve essere estesa purché sia congrua e specifica sul parametro ritenuto rilevante
- Quando la pena inflitta resta vicina al minimo edittale il giudice può usare una motivazione più sintetica, ma deve comunque mostrare la logica valutazione degli elementi che hanno inciso sulla determinazione della pena
- L'inammissibilità del ricorso comporta quasi sempre condanna alle spese processuali e, nei casi pertinenti, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende
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