Cassazione Penale, Sentenza n. 40330/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori del Palaia hanno impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione aggravata con metodo mafioso (art. 416-bis e connessi), sostenendo che i giudici non avevano fornito idonea argomentazione per desumere i gravi indizi di colpevolezza. In particolare, contestavano che le conclusioni fossero fondate sulle intercettazioni tra Palaia e Rocco Delfino relative a commesse per smontaggio di materiali ferrosi: secondo la difesa non risultava provata l'acquisizione dei materiali da parte di Palaia e le conversazioni erano riconducibili a normali interlocuzioni d'impresa, non a condotte estorsive o a forme di collaborazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delineando il ruolo di rilievo di Rocco Delfino nella cosca "Piromalli" e il rapporto operativo tra Delfino e Palaia (esposti da dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e altri elementi investigativi). I giudici hanno ritenuto provato, in termini di indizi, che il Palaia avesse contribuito fattivamente a garantire a Delfino l'appropriazione di una parte del materiale ferroso (circa 1500/2000 tonnellate) tramite modalità minacciose e accordi volti a dirottare il materiale dal contraente legittimo. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato proposto con i motivi previsti dall'art. 606; la Corte ha giudicato le censure inammissibili perché in realtà miravano a una rivalutazione dei fatti e delle prove, rimessa al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La corte ha considerato rilevante, ai fini della gravità indiziaria, l'aggravante del metodo mafioso desumibile dai legami e dalle condotte aggregate tra indagati (ruolo di Delfino nella cosca "Piromalli" e il contributo operativo del Palaia), ritenendo compatibile l'accertamento di indizi con la contestazione dell'art. 416-bis.
art. 616, cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende, richiamando il potere previsto dall'art. 616.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti formali previsti dalla disposizione sulle comunicazioni e registrazioni processuali successive alla decisione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la rivalutazione degli elementi probatori: i motivi che sostanzialmente chiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per la conferma di misure cautelari in reati con connotazione mafiosa, i giudici possono desumere gravi indizi da un quadro probatorio complessivo fatto di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e modalità operative che evidenziano rapporti stabili e finalità illecite tra soggetti appartenenti a consorterie criminali.
- Conversazioni commerciali ordinarie non escludono in automatico responsabilità se emergono elementi che dimostrano un apporto concreto e un vantaggio indebito ottenuto dall'indagato (accordi per dirottare materiale, minacce per impedire l'accesso ai cantieri, utilizzo di ditte terze per appropriazione).
- La strategia difensiva efficace in casi di riesame cautelare richiede di contestare specificamente la motivazione giuridica e formale del provvedimento (e non solo la valutazione dei fatti) e, ove possibile, produrre elementi concreti che escludano il nesso causale tra le condotte contestate e il vantaggio perseguito.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato rischia la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima del deposito.
Testo integrale
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