Cassazione Civile, Ordinanza n. 29218/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, ritenendo che la definizione agevolata perfezionata nel giudizio instaurato dal coobbligato producesse effetti anche nel presente processo, poiché la cartella di pagamento impugnata derivava dall'avviso di rettifica già oggetto della controversia definita. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione della disciplina speciale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento con cui gli veniva richiesta la maggiore imposta di registro relativa a un contratto di compravendita stipulato con una società. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, l'esistenza di un giudicato favorevole formatosi nel parallelo giudizio promosso dalla società contro l'avviso di rettifica dell'imposta di registro. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi rappresentato che quel giudizio parallelo era stato definito con estinzione ai sensi della disciplina agevolativa introdotta dalla L. n. 130/2022. La Corte ha quindi verificato che la definizione perfezionata dal coobbligato giovava anche all'altro soggetto obbligato e che la cartella impugnata era atto conseguenziale rispetto all'avviso di rettifica oggetto del giudizio definito.
Norme richiamate
art. 5 L. 31 agosto 2022 n. 130
"la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri"
La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati si estende anche agli altri coobbligati, quando la pretesa deriva dal medesimo rapporto impositivo.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
"Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
La definizione della pendenza tributaria comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate in caso di estinzione per definizione delle pendenze tributarie.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria originaria viene definita con modalità agevolata da uno dei coobbligati, l'effetto estintivo può riflettersi anche sul giudizio instaurato da altro coobbligato se l'atto impugnato è conseguenziale al medesimo avviso o alla medesima pretesa impositiva.
- La definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, senza necessità di una decisione sul merito del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha sostenute, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- La misura del c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
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