Cassazione Civile, Sentenza n. 29345/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Elettrocasa impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto di locazione a carico della medesima Elettrocasa. In cassazione la ricorrente propone due motivi: (1) nullità della sentenza o del procedimento per difetto di legittimazione attiva dell'appellante in appello, deducendo che Catalano avrebbe alienato l'immobile prima della notifica dell'atto di impugnazione; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., sostenendo che i mancati/ritardati pagamenti contestati costituivano, nella specie, solo ritardato adempimento non di gravità tale da giustificare la risoluzione, anche alla luce della lunga storia di puntuale adempimento e del pagamento intervenuto dopo l'intimazione di sfratto.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per carenze formali e per insussistenza dei vizi denunciati. Sotto il profilo formale la Corte rileva l'omessa esposizione sommaria e documentale dei fatti e delle motivazioni impugnate, in violazione dell'art. 366 c.p.c., e la mancata specificazione degli elementi probatori rispetto all'allegata alienazione, in violazione dell'art. 366 n.6. Sul merito la Corte richiama l'art. 111 c.p.c. (se il diritto controverso viene trasferito tra vivi il processo prosegue tra le parti originarie) per affermare che la cessione non priva il precedente titolare della legittimazione ad impugnare. Quanto alla risoluzione per inadempimento, la Corte osserva che la valutazione della gravità della mora è rimessa al giudice del merito e che la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua, considerando non solo la natura primaria dell'obbligo ma anche l'importanza e la ripetizione della mora; inoltre la clausola risolutiva espressa è stata utilizzata come indizio dell'importanza dell'obbligo e non come atto d'ufficio di risoluzione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese di giudizio, con liquidazione degli importi indicati e con l'annotazione dell'obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (comma primo, n. 3 e n. 4)
Norma richiamata per inquadrare i motivi di ricorso in cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto, n.4 per nullità della sentenza o del procedimento. La Corte sottolinea che i profili dedotti non superano le soglie di ammissibilità e non dimostrano un errore di diritto sindacabile.
Riprodotto come norma generale sulla risoluzione del contratto per inadempimento; la Corte ha valutato che la risoluzione fosse stata legittimamente pronunciata dal giudice di merito in presenza di inadempimenti ritenuti gravi.
Norma che consente al giudice di non pronunciare la risoluzione quando l'inadempimento è di scarsa importanza. La Corte ha ritenuto che, alla stregua della motivazione di merito, l'inadempimento contestato non rientrasse nella fattispecie di scarsa importanza e che la valutazione della gravità sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
«Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie"
La Corte interpreta la norma nel senso che la cessione del diritto controverso durante il processo non toglie al precedente titolare la legittimazione ad impugnare; pertanto l'alienazione dell'immobile non invalidava l'appello o il diritto di impugnazione del precedente titolare.
art. 366 cod. proc. civ. (n.3 e n.6)
Richieste per la redazione del ricorso per cassazione: esposizione sommaria del fatto e indicazione dei documenti. La Corte ha ritenuto il ricorso carente per mancata indicazione delle ragioni della sentenza di primo grado, dei motivi d'appello, delle difese dell'appellato e della motivazione d'appello; inoltre omessa indicazione documentale circa l'alienazione contestata.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale che consente alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica se nessuna parte o il Procuratore Generale richiede la trattazione orale. La Corte segnala di aver proceduto in tale modo per mancanza di richieste di trattazione orale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 1-bis del medesimo art. 13
Previsione relativa al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento di un importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La cessione dell'immobile oggetto di causa durante il processo non priva il precedente titolare della legittimazione ad impugnare: il processo continua tra le parti originarie (art. 111 c.p.c.).
- In Cassazione non è sufficiente la mera contestazione della valutazione di fatto del giudice del merito: occorre dimostrare un vizio di diritto, illogicità o carenza motivazionale; le valutazioni sulla gravità dell'inadempimento sono in primo luogo di competenza del giudice di merito.
- La clausola risolutiva espressa può essere considerata dal giudice come indizio dell'importanza dell'obbligo, ma la risoluzione non può essere pronunciata d'ufficio in modo contraddittorio rispetto alle norme che richiedono specifiche domande o condizioni; comunque il suo inserimento costituisce elemento valutabile nella motivazione del giudice.
- Per impugnare in Cassazione è fondamentale rispettare gli obblighi di chiarezza e di documentazione imposti dall'art. 366 c.p.c.: omettere l'indicazione delle ragioni di primo grado, dei motivi d'appello o dei documenti probatori può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando si contesta la risoluzione per morosità, è utile documentare la periodicità, l'entità e la reiterazione delle morosità, nonché eventuali pagamenti successivi e la prassi contrattuale, perché il giudice valuta non solo l'esistenza dell'inadempimento ma anche la sua gravità complessiva.
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