Cassazione Penale, Sentenza n. 36186/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Due imputati, accusati in concorso di appropriazione indebita aggravata ai danni di due coniugi per la somma di euro 419.724,00, hanno proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Roma del 13 maggio 2026, che aveva rigettato le richieste di riesame e confermato il sequestro conservativo disposto il 29 aprile 2026 su plurimi beni, a garanzia delle obbligazioni civili. La contestazione riguarda l’investimento, nel novembre 2015, della somma presso una società fiduciaria amministrata da uno degli imputati, su consiglio dell’altra imputata; dopo richieste di restituzione, i coniugi avevano intimato il pagamento il 20 ottobre 2021, ricevendo un diniego. Con il primo motivo, la difesa ha censurato il mancato riesame del fumus del reato, sostenendo che il provvedimento di prosecuzione del giudizio emesso all’udienza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p. non fosse assimilabile al decreto che dispone il giudizio e non producesse quindi la relativa preclusione. Ha inoltre sostenuto che la preclusione non potesse riguardare elementi documentali nuovi: un prospetto del capitale di un’altra società, una visura sulle dimissioni di uno degli imputati e atti di un giudizio tributario, che, secondo la difesa, dimostravano la permanenza delle somme o del controllo societario in capo alle persone offese e l’assenza dell’interversione del possesso. Con il secondo motivo, ha dedotto il difetto di motivazione sul periculum in mora e l’omesso esame della documentazione che, a suo dire, contrastava gli esiti delle indagini patrimoniali e mostrava che le somme erano rimaste nella disponibilità delle persone offese, con conseguente duplicazione del credito. Ha richiamato anche il rigetto, da parte del GIP, di una distinta richiesta di sequestro preventivo concernente il conferimento di immobili in un’altra società, vicenda qualificata in quella sede come truffa contrattuale. La Cassazione ha ritenuto che tale vicenda immobiliare fosse distinta e estranea al reato oggetto del processo e che le deduzioni documentali, pur presentate anche come contestazioni del periculum, riguardassero in realtà il fumus già precluso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha stabilito che la decisione di prosecuzione del giudizio adottata dal giudice monocratico all’esito dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter, comma 3, c.p.p. preclude, nel riesame del sequestro conservativo, la successiva contestazione del fumus del reato: l’udienza predibattimentale svolge una funzione di filtro analoga a quella dell’udienza preliminare e comporta una verifica della fondatezza dell’accusa secondo il parametro della ragionevole previsione di condanna. Gli elementi sopravvenuti o non esaminati devono essere dedotti e assunti nel dibattimento, non utilizzati per sollecitare una decisione anticipata sul merito in sede cautelare. La Corte ha inoltre rilevato che la questione della qualificazione come appropriazione indebita, anziché truffa, era stata già sollevata in sede predibattimentale e all’udienza dibattimentale del 29 aprile 2026. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione del periculum, per la quale è sufficiente l’incapienza patrimoniale attuale del debitore, senza necessità di provare specifici atti di dispersione; il Tribunale aveva inoltre considerato il rischio di depauperamento dei pochi beni individuati, di modesto valore, e il trasferimento all’estero della residenza di entrambi gli imputati. La documentazione invocata non confutava l’incapienza e riguardava una distinta vicenda immobiliare, estranea al thema decidendum. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha deciso il 15 settembre 2026.
Norme richiamate
Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: In sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa quando sia stata disposta dal giudice monocratico, all’esito dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, la prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., poiché tale decisione implica una verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione penale, condotta secondo il parametro della ragionevole previsione di condanna, analoga a quella sottesa al decreto che dispone il giudizio.
La prosecuzione del giudizio disposta all’esito dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta produce, ai fini del riesame del sequestro conservativo, la stessa preclusione alla rivalutazione del fumus derivante dal decreto che dispone il giudizio.
In difetto di richiesta di riti alternativi, il giudice monocratico dell’udienza predibattimentale dispone, invece, il passaggio alla fase dibattimentale sulla base del medesimo parametro selettivo della ragionevole previsione di condanna, previsto dagli artt. 425, comma 3, e 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.
Il parametro della ragionevole previsione di condanna, comune alla decisione di rinvio a giudizio e alla prosecuzione del processo all’esito dell’udienza predibattimentale, fonda l’effetto preclusivo rispetto alla rivalutazione cautelare del fumus.
In difetto di richiesta di riti alternativi, il giudice monocratico dell’udienza predibattimentale dispone, invece, il passaggio alla fase dibattimentale sulla base del medesimo parametro selettivo della ragionevole previsione di condanna, previsto dagli artt. 425, comma 3, e 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione di passaggio al dibattimento all’esito dell’udienza predibattimentale comporta una valutazione della fondatezza dell’accusa secondo il parametro della ragionevole previsione di condanna.
Le indicate similitudini fra le due udienze, quanto ad oggetto del giudizio, alla piattaforma probatoria su cui tale giudizio si fonda ed al controllo sulla corretta formulazione dell’imputazione, consentono di ritenere che il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, nei procedimenti a citazione diretta, dispone la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. esplichi, al pari del decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen., effetto preclusivo rispetto alla successiva rivalutazione del fumus commissi delicti in sede cautelare.
Il decreto che dispone il giudizio all’esito dell’udienza preliminare è assunto come termine di confronto per riconoscere alla prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter c.p.p. un effetto preclusivo equivalente in sede cautelare.
art. 554-bis, commi 5 e 6, c.p.p.
Analogamente a quanto avviene per l’udienza preliminare (art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen.), poi, il giudice dell’udienza predibattimentale esercita penetranti poteri di controllo sulla correttezza della stesura giuridica e sostanziale dell’imputazione (art. 554-bis, commi 5 e 6, cod. proc. pen.).
Il controllo del giudice predibattimentale sulla formulazione giuridica e sostanziale dell’imputazione è uno degli elementi che rendono l’udienza predibattimentale funzionalmente assimilabile all’udienza preliminare.
Analogamente a quanto avviene per l’udienza preliminare (art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen.), poi, il giudice dell’udienza predibattimentale esercita penetranti poteri di controllo sulla correttezza della stesura giuridica e sostanziale dell’imputazione (art. 554-bis, commi 5 e 6, cod. proc. pen.).
La disposizione è richiamata per evidenziare la corrispondenza tra i poteri di controllo sull’imputazione nell’udienza preliminare e quelli attribuiti al giudice predibattimentale.
L’udienza predibattimentale è destinata, inoltre, a definire tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio, relativi, in primo luogo, alla costituzione delle parti, necessariamente anticipata in tale sede, con conseguente adeguamento anche delle disposizioni contenute nell’art. 79 cod. proc. pen., alle questioni preliminari e all’accesso ai riti alternativi.
La disciplina della costituzione delle parti è adeguata alla sua anticipazione nell’udienza predibattimentale, ulteriore profilo che caratterizza tale udienza come sede di filtro e preparazione del dibattimento.
In sede di riesame di provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa quando sia stata disposta dal giudice monocratico, all’esito dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, la prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., poiché tale decisione implica una verifica giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione penale, condotta secondo il parametro della ragionevole previsione di condanna, analoga a quella sottesa al decreto che dispone il giudizio.
La Corte non decide nel merito la configurabilità dell’appropriazione indebita contestata; chiarisce che, dopo la prosecuzione del giudizio ex art. 554-ter c.p.p., la questione relativa al fumus di tale reato non può essere nuovamente esaminata nel riesame del sequestro conservativo.
Massime di principio
- Nel riesame di un sequestro conservativo, la prosecuzione del giudizio disposta dal giudice monocratico all’esito dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta preclude la riproposizione della questione relativa al fumus del reato, poiché presuppone una verifica giurisdizionale dell’accusa secondo il parametro della ragionevole previsione di condanna, analoga a quella compiuta all’esito dell’udienza preliminare.
- La preclusione alla rivalutazione del fumus derivante dalla decisione di prosecuzione del giudizio non coincide con il giudicato cautelare rebus sic stantibus: essa discende dal vaglio giurisdizionale dell’accusa e impedisce di sollecitare il giudice cautelare a una decisione anticipata sul merito. Le nuove prove devono essere dedotte e assunte nell’ordinario svolgimento del dibattimento.
- Ai fini del periculum in mora nel sequestro conservativo è sufficiente l’accertamento dell’incapienza attuale del patrimonio del debitore; non è necessario provare che questi stia compiendo, o possa compiere, specifici atti di dispersione patrimoniale.
- La documentazione invocata per contestare il periculum deve essere pertinente alla ragione concreta posta a fondamento del rischio cautelare; documenti relativi a una distinta vicenda negoziale non confutano l’incapienza patrimoniale accertata in relazione al credito garantito.
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