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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34097/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica autorità)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio amministrativo avviato dalla Consob nei confronti dell'amministratore delegato di una società di gestione del risparmio, ritenuto responsabile di violazioni della normativa di settore in materia di diligenza, correttezza, organizzazione interna e gestione dei conflitti di interesse nel servizio di gestione collettiva del risparmio. La Consob aveva contestato, in sintesi, la mancata adozione di misure e procedure idonee, la gestione non corretta dei conflitti di interesse, nonché specifiche condotte operative (tra cui una garanzia ipotecaria e l'ingerenza nella valutazione periodica degli immobili), irrogando una sanzione pecuniaria complessiva di 70.000 euro. La Corte d'appello aveva annullato la delibera sanzionatoria. In cassazione la Consob ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2699, 2700 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse svalutato indebitamente gli accertamenti contenuti nei verbali ispettivi, che costituivano atti pubblici con fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3 l. 689/1981, assumendo che la Corte d'appello avesse invertito l'onere della prova, pretendendo dalla Consob la dimostrazione non solo dei fatti costitutivi dell'illecito ma anche delle soluzioni organizzative corrette che la società avrebbe dovuto adottare, invece di gravare l'incolpato della prova liberatoria della mancanza di colpa; 3) in subordine, violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserito difetto assoluto di motivazione, assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati i rilievi della Consob sulla valutazione degli atti ispettivi e sul riparto dell'onere probatorio nelle sanzioni amministrative di settore. Ha affermato che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti, avvenuti in sua presenza o conosciuti senza margini di apprezzamento, mentre le valutazioni conclusive in essi contenute sono liberamente apprezzabili dal giudice, ma non possono essere ignorate senza adeguata motivazione e senza confronto critico con gli altri elementi di prova. Ha inoltre ribadito che, in materia di sanzioni amministrative e di intermediazione finanziaria, una volta provata dall'autorità la fattispecie tipica dell'illecito, opera la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981 e grava sul trasgressore l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2699 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria degli atti pubblici e dei verbali ispettivi

  • art. 2700 c.c.

    la fede privilegiata riguarda solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti/conosciuti senza apprezzamento, non le valutazioni o gli apprezzamenti contenuti nel verbale

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento; non è denunciabile come violazione la mera diversa ponderazione delle prove, ma solo l'utilizzo di prove non introdotte o acquisite fuori dei poteri officiosi

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; nelle sanzioni amministrative, una volta provati gli elementi costitutivi dell'illecito, grava sul trasgressore la prova liberatoria

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, con conseguente onere del trasgressore di provare di aver agito senza colpa

  • art. 35-decies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    norma di settore richiamata come base della contestazione relativa alla gestione collettiva del risparmio, alla correttezza e alla gestione dei conflitti di interesse

  • art. 190 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato per affermare che nelle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria l'illecito è costruito su fattispecie ordinatorie e, provato l'elemento oggettivo, opera la presunzione di colpa

  • art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    norma processuale di impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti alla Corte d'appello

  • art. 195-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    norma richiamata per l'individuazione della responsabilità dell'amministratore delegato per le violazioni contestate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal terzo motivo, poi assorbito, per asserito difetto assoluto di motivazione

Massime di principio

  • Nei procedimenti sanzionatori amministrativi di settore, l'autorità deve provare gli elementi costitutivi della fattispecie illecita; una volta raggiunta tale prova, opera la presunzione di colpa prevista dall'art. 3 l. 689/1981 e spetta al trasgressore fornire la prova liberatoria dell'assenza di colpa.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto l'onere probatorio a carico della parte sbagliata, e non quando si limiti a valutare in modo non condiviso le prove offerte dalle parti.
  • Gli atti pubblici e i verbali ispettivi fanno piena prova ex art. 2700 c.c. limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o percepiti senza margini di apprezzamento; restano invece liberamente valutabili le considerazioni, le valutazioni e gli apprezzamenti contenuti nel verbale.
  • Le valutazioni conclusive contenute in relazioni ispettive non possono essere ignorate in modo apodittico: il giudice deve confrontarsi criticamente con esse e può disattenderle solo con motivazione adeguata e in presenza di inattendibilità intrinseca o contrasto con altri elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaGiudicato

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