Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla ristrutturazione di un immobile di proprietà del ricorrente, destinato ad attività ricettiva, nell'ambito della quale egli imputava ai professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, nonché del calcolo e della direzione delle opere strutturali, l'inadempimento professionale e chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal mancato completamento dell'intervento, dalla perdita di finanziamenti pubblici collegati all'opera e dalla necessità di ripristinare vizi e difformità esecutive. I convenuti avevano a loro volta proposto domande riconvenzionali per il pagamento dei compensi professionali, oltre a domande di manleva verso le rispettive assicurazioni. In primo grado il tribunale aveva respinto sia la domanda principale sia le riconvenzionali, ritenendo che tutte le parti avessero omesso il tempestivo deposito dei fascicoli di parte ai sensi dell'art. 169, comma 2, c.p.c. Il ricorrente ha impugnato la decisione d'appello con cinque motivi: ha dedotto violazione di legge per l'erronea attribuzione a lui della responsabilità del mancato completamento dei lavori per il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione; ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la documentazione tecnica, in particolare la relazione del tecnico di parte, la quale avrebbe dimostrato i vizi dell'opera e l'impossibilità materiale di ultimare i lavori nei tempi necessari per conservare i finanziamenti; ha inoltre censurato la quantificazione del danno come sproporzionata rispetto alle risultanze dell'accertamento tecnico precedente, sostenendo che ciò non poteva escludere ogni risarcimento; infine ha contestato il rilievo secondo cui i fascicoli di parte non sarebbero stati disponibili al giudice di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non aveva indicato puntualmente le norme asseritamente violate né confrontato le censure con la motivazione impugnata, e perché le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha precisato che la censura non riguardava un fatto storico omesso, ma solo la valutazione delle prove e degli elementi istruttori, che era stata già compiuta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha escluso che le censure integrassero un valido motivo di legittimità, rilevando da un lato la mancanza di specificità e autosufficienza nella deduzione della violazione di legge, dall'altro la sostanziale richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati in appello. Ha inoltre affermato che il dedotto omesso esame di un fatto decisivo si risolveva in realtà in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, non sindacabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per il deposito dei fascicoli di parte in primo grado; la mancata osservanza è stata valorizzata dal tribunale, ma la Cassazione decide il ricorso per inammissibilità delle censure, non per una rivalutazione della questione
art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
richiamato quale base della trattazione con udienza di discussione orale in primo grado
il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e non rispetto alla mera valutazione delle prove o degli elementi istruttori
richiamato per escludere che le note depositate da una parte avessero forma e sostanza di memoria illustrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il confronto tra tale contenuto e la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminati dal giudice di merito, poiché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute decisive spettano al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, oggettivamente esistente e discusso tra le parti; non può essere fondato sulla mancata considerazione di singoli elementi istruttori o sulla diversa lettura del compendio probatorio.
- La mera deduzione che una domanda risarcitoria sia sproporzionata rispetto alle risultanze tecniche non basta a integrare un vizio di omesso esame, se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico dedotto e lo ha valutato motivatamente.
- La censura relativa alla disponibilità o al mancato esame dei fascicoli di parte non può, da sola, trasformarsi in un motivo di legittimità se essa tende sostanzialmente a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito.
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