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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26541/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non idoneo a soddisfare la funzione della critica argomentata richiesta in sede di legittimità, perché non individuava specifiche carenze logiche o argomentative della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso articolava un unico motivo, formulato in modo cumulativo, con cui si deducevano mancanza e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Secondo la Corte di cassazione, però, le censure erano generiche e aspecifiche: non indicavano quali passaggi argomentativi della sentenza impugnata fossero viziati, né le ragioni di diritto o i dati fattuali a sostegno della critica, limitandosi a prospettare una tesi alternativa senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti; la sentenza di legittimità non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione e la conferma della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a denunciare in modo generico mancanza o illogicità della motivazione, senza indicare con precisione i passaggi della decisione asseritamente viziati.
  • La censura di travisamento dei fatti o delle risultanze processuali deve essere sorretta da indicazioni specifiche e puntuali; non basta prospettare una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve assolvere la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata: la mera riproposizione di deduzioni difensive aspecifiche è inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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