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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19716/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la delibera CONSOB n. 21420/25.06.2020 che gli irrogava una sanzione pecuniaria di euro 200.000,00, l'interdizione accessoria di 6 mesi e la confisca del profitto pari a euro 68.597,40 per insider trading (quale "insider secondario") in relazione all'uso di informazioni privilegiate circa un'Ops sulle azioni Havas. Salina contestava la tardività della contestazione (art. 187‑septies/195 TUF), la mancanza di prova della natura privilegiata dell'informazione e l'inadeguata determinazione della sanzione, sostenendo che gli acquisti fossero riconducibili a notizie di pubblico dominio e a comportamenti ordinari del mercato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva respinto l'opposizione a sanzione. Gli argomenti decisivi: la Corte d'appello ha svolto valutazione presuntiva motivata, ritenendo provato il possesso da parte del Salina dell'informazione privilegiata in virtù dei contatti personali con soggetti informati (Rosiello, Urgeghe, tramite Maldese), della tempestistica degli acquisti (dopo la formazione dell'informazione e prima della pubblicizzazione dell'OPS), della rilevante entità degli investimenti effettuati dismettendo titoli redditizi e dell'operatività contemporanea di soggetti riconducibili allo stesso gruppo. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dei canoni della prova per presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.), ha respinto le censure sulla quantificazione della sanzione (riconoscendo il potere discrezionale del giudice di merito e l'applicazione dei parametri dell'art. 11 l. 689/1981) e ha confermato la legittimità del termine di indagine rispetto al termine di 180 giorni per la complessità del procedimento. Conseguenze economiche: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della CONSOB (liquidate in complessivi euro 10.200,00 oltre spese forfettarie e accessori) e possibile obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR 115/02 comma 1‑quater.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) art. 187‑quinquies

    Norma applicata per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di abuso di informazioni privilegiate; la Corte ha confermato l'illiceità contestata quando è provato, anche per presunzioni, l'uso di informazioni privilegiate da parte dell'agente.

  • d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) art. 187‑bis commi 1 e 4

    Definisce l'informazione privilegiata e la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate; la Corte ha ritenuto che i fatti accertati consentissero, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, di ritenere l'informazione quale non pubblica e idonea a influire sul prezzo.

  • d.lgs. n. 58/1998 art. 187‑quater comma 1

    Prevede sanzioni interdittive accessorie; la misura accessoria di 6 mesi è stata confermata come congrua dal giudice di merito.

  • d.lgs. n. 58/1998 art. 187‑septies

    Riferita alla tempestività della contestazione; la Corte territoriale ha ritenuto non tardiva la contestazione per la complessità delle indagini condotte unitariamente su più soggetti.

  • d.lgs. n. 58/1998 art. 195

    Termine di 180 giorni per l'attività istruttoria; la Corte ha ammesso il superamento del termine in considerazione della complessità investigativa e dell'indagine unitaria su più soggetti.

  • Regolamento UE 596/2014 (MAR) art. 7 comma 1

    Definizione di informazione privilegiata a livello UE; la Corte ha valutato la corrispondenza della nozione comunitaria con i fatti e ha ritenuto ricorrere il requisito di privilegio.

  • cod. civ. artt. 2727 e 2729

    Regole sulla prova per presunzioni: la Corte ha confermato l'uso delle presunzioni purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e la ricostruzione segua criteri di probabilità (id quod plerumque accidit).

  • legge n. 689/1981 art. 11

    Criteri per la quantificazione delle sanzioni amministrative; il giudice di merito ha applicato direttamente tali parametri per valutare la congruità dell'ammontare della sanzione, ritenendola proporzionata al profitto e alla gravità soggettiva.

  • c.p.c. art. 360 comma 1 n. 3

    Motivo di cassazione relativo alla violazione di norme di diritto nella formazione del giudizio di merito; la Corte di Cassazione ha esaminato la correttezza logico‑giuridica della motivazione e l'uso delle presunzioni.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1‑quater (introdotto dalla legge n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha richiamato la norma per l'eventuale maggior contributo dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La nozione di "informazione privilegiata" può essere accertata anche per presunzioni purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e la ricostruzione segua un nesso logico di probabilità; non è richiesta la prova diretta del passaggio dell'informazione se il quadro indiziario è forte.
  • Relazioni personali e reti di contatti tra soggetti informati e l'attore, unite alla tempistica e all'entità degli investimenti (acquisti dopo la formazione ma prima della pubblicizzazione dell'operazione, dismissione di titoli redditizi per finanziare gli acquisti), costituiscono elementi significativi per ritenere la conoscenza dell'informazione privilegiata.
  • La diffusione di voci o l'esistenza di discussioni sul mercato non escludono automaticamente il carattere privilegiato dell'informazione: occorre valutare se l'informazione fosse effettivamente di pubblico dominio e se fosse idonea a incidere sul prezzo prima degli acquisti contestati.
  • Il giudice dell'opposizione ha discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione entro i limiti edittali e applicando i criteri dell'art. 11 l. 689/1981; la Corte di legittimità verifica la correttezza logico‑giuridica della motivazione, non rivalutando integralmente il merito.
  • La decorrenza dei termini procedurali (es. 180 giorni) può essere valutata in relazione alla complessità e all'unitarietà delle indagini su più soggetti; il superamento non è automaticamente invalida se adeguatamente giustificato.
  • In impugnative basate su presunzioni, la cassazione controlla che il ragionamento del giudice di merito non si fondi su mere congetture e che siano stati attuati i passaggi valutativi analitici e successivamente la valutazione di sintesi degli indizi.

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