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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31389/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto nei confronti di una società e del relativo complesso aziendale, ritenuti strumentali a un presunto sodalizio criminoso finalizzato a una serie di truffe in danno di enti pubblici, con reati-fine di falso in atto pubblico, accesso abusivo a sistema informatico e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, nel contesto della distribuzione di ossigeno medicale per ossigenoterapia a lungo termine. Secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero emerse distribuzioni irregolari di bombole con attribuzioni in sovrannumero, consegne a soggetti non aventi diritto e persino a soggetti deceduti, con eccedenze contabilizzate ai fini del rimborso ma non effettivamente consegnate. Il Tribunale del riesame, pur ritenendo sussistenti il fumus dei reati e il periculum in mora, ha annullato il sequestro per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché la misura aveva colpito l'intera azienda, a fronte di un profitto illecito stimato in misura nettamente inferiore al valore e al fatturato del complesso aziendale. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, ma senza indicare specificamente i vizi del provvedimento e insistendo sul completo asservimento della società alle finalità illecite; la difesa ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente di fatto e miravano a censurare la motivazione dell'ordinanza del riesame, mentre il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprendendo anche i vizi motivazionali solo quando la motivazione sia del tutto mancante o radicalmente incoerente. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata è stata ritenuta invece sorretta da motivazione esaustiva e coerente, con corretta applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella selezione della misura reale. Conseguentemente il sequestro preventivo è rimasto annullato e il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    richiamato come base del riesame cautelare reale avverso il decreto di sequestro preventivo.

  • art. 615-ter c.p.

    indicato tra i reati-fine contestati nella provvisoria imputazione.

  • art. 476 c.p.

    richiamato nel riferimento ai reati-fine di falso in atto pubblico.

  • art. 479 c.p.

    richiamato nel riferimento ai reati-fine di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici/certificati.

  • art. 640 c.p.

    indicato tra i reati contestati come truffa ai danni di enti pubblici.

  • art. 416 c.p.

    indicato quale associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati-fine.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è proponibile solo per violazione di legge; restano fuori dal sindacato di legittimità le censure che investono il merito della motivazione, salvo il caso in cui la motivazione sia del tutto mancante o affetta da vizi così radicali da renderla incomprensibile o incoerente.
  • Nella scelta e nella conferma del sequestro preventivo, sia impeditivo sia finalizzato alla confisca, devono essere rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza, anche nella fase esecutiva della misura.
  • Quando il profitto illecito o il vantaggio economico ipotizzato è significativamente inferiore rispetto al valore dell'intero compendio sottoposto a vincolo, il giudice può ritenere sproporzionato il sequestro dell'intera azienda e annullare la misura reale.
  • La deduzione di un completo asservimento del bene alle finalità illecite non consente, di per sé, il superamento del limite della violazione di legge se il ricorso si risolve in una diversa lettura del fatto e della motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSequestroTruffaFalsità in atto pubblicoUso di atto falso
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della provaConfisca

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