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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15641/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (posta)

La controversia

Una società assicurativa aveva convenuto una società incaricata del servizio postale chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di un assegno di traenza non trasferibile, emesso a favore di un soggetto determinato, ma negoziato e pagato a persona diversa dal legittimo beneficiario. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato la condanna ritenendo la responsabilità della società postale per il solo fatto dell'avvenuto pagamento a soggetto non legittimato, richiamando l'art. 43 l. assegni e escludendo che rilevasse la colpa nell'errore di identificazione. Nel ricorso per cassazione la società postale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 r.d. 1736/1933 in relazione agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e alla l. 445/2000, lamentando che la corte territoriale avesse configurato una responsabilità oggettiva invece di valutare la diligenza professionale; 2) violazione dell'art. 83 d.P.R. 156/1973 e del d.m. 26 febbraio 2004, con riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c. e all'art. 43 l. assegni, per non avere riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata che aveva spedito l'assegno per posta ordinaria; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova di un danno effettivo; 4) violazione dell'art. 1224 c.c. in tema di rivalutazione monetaria. La resistente ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di nullità e/o annullabilità del rapporto bancario tra la società postale e il cliente che aveva riscosso il titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la responsabilità della banca/poste negoziatrice ex art. 43, comma 2, l. assegni non è oggettiva ma contrattuale e va valutata alla luce della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame. Gli ulteriori motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti, così come il ricorso incidentale. La Corte ha inoltre richiamato, come principio rilevante, che la spedizione dell'assegno per posta ordinaria può integrare concorso di colpa del mittente, ma tale tema è rimasto assorbito nel giudizio di legittimità definito dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento"

    La disposizione si applica anche all'assegno di traenza; la banca negoziatrice rientra tra i soggetti che "pagano" e risponde del pagamento indebito, ma la responsabilità è contrattuale e può essere esclusa provando di avere operato con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La banca negoziatrice, quale operatore professionale, risponde secondo la diligenza qualificata del buon banchiere; per andare esente da responsabilità deve provare di avere adempiuto con tale diligenza.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato per escludere che la fattispecie sia di responsabilità oggettiva e per ricondurre la responsabilità nell'alveo dell'inadempimento contrattuale.

  • art. 1992 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma invocata dalla parte ricorrente, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisoria.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    È richiamato con riferimento al possibile concorso di colpa del mittente che abbia spedito l'assegno con posta ordinaria; il tema è però assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare la prova del danno, ma la Corte non esamina il motivo perché assorbito.

  • art. 1224 c.c.

    È richiamato in relazione alla rivalutazione monetaria, ma la questione è assorbita.

  • art. 83 d.P.R. 14 marzo 1973, n. 156

    È evocato per sostenere il concorso di colpa del mittente per l'uso della posta ordinaria; la questione resta assorbita.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    È richiamato insieme all'art. 83 d.P.R. 156/1973 nel motivo sul concorso di colpa, senza autonoma decisione nel merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per rinviare alle argomentazioni delle Sezioni Unite senza ripeterle integralmente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È la base processuale dei motivi di ricorso principale e incidentale; la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri.

  • legge n. 445/2000

    È citata nel primo motivo di ricorso, ma non assume rilievo autonomo nella decisione.

Massime di principio

  • In tema di assegno non trasferibile, la responsabilità di chi lo paga a persona diversa dal beneficiario non è oggettiva: essa ha natura contrattuale e va valutata alla luce della diligenza professionale dell'operatore bancario o assimilato.
  • La banca negoziatrice è tenuta a provare di avere adempiuto l'obbligazione con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; solo tale prova consente di escludere la responsabilità ex art. 43, comma 2, l. assegni.
  • La disciplina del pagamento dell'assegno non trasferibile costituisce una regola speciale rispetto all'art. 1189 c.c., sicché il pagamento a soggetto non legittimato non libera automaticamente l'obbligato.
  • La spedizione di un assegno per posta ordinaria può costituire condotta idonea a integrare concorso di colpa del mittente, se l'evento dannoso si collega al rischio volontariamente creato con modalità di invio non adeguate; tale valutazione, tuttavia, va esaminata nel merito ed è distinta dalla questione della responsabilità della banca.
  • Quando il giudice d'appello fonda la decisione su una responsabilità oggettiva non prevista dalla norma, la sentenza è cassabile per violazione della disciplina sostanziale sulla responsabilità contrattuale.
  • rami oso

Come è indicizzato

MaterieAssegnoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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