Cassazione Civile, Ordinanza n. 42089/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento TARSU 2012/2013 e TARI 2014 emessi da un comune nei confronti della società che gestisce un interporto. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l’appello del comune. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello del comune, assumendo che quest’ultimo avesse introdotto ragioni nuove rispetto agli atti impugnati; (2) violazione degli artt. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 e 184, comma 3, d.lgs. 152/2006, sostenendo che i rifiuti prodotti nell’interporto sarebbero rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico; (3) violazione degli artt. 12, comma 2, e 14 delle preleggi, per avere la CTR escluso l’estensione della disciplina dettata per le aree portuali alle aree interportuali. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e ha respinto il secondo e il terzo, affermando che nelle aree interportuali, non essendo prevista l’istituzione di un’Autorità portuale, permane la competenza e la privativa comunale al servizio di igiene urbana e il correlato potere impositivo; ha inoltre ribadito che l’esenzione per rifiuti speciali richiede specifica denuncia e prova delle aree interessate, mancanti nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c. sul rilievo processuale dedotto, osservando che il vizio non riguarda il mancato esame di eccezioni di rito e che il motivo era comunque carente di specificità perché non riportava il contenuto dell’atto di appello. Sul merito tributario, ha affermato che la disciplina speciale delle aree portuali, fondata sulla presenza dell’Autorità portuale e sui servizi di raccolta rifiuti da essa gestiti, non è estensibile alle aree interportuali; pertanto, in tali aree opera la normale privativa comunale e il tributo sui rifiuti è dovuto. Ha altresì rilevato che, in tema di TARSU/TARI, l’esclusione dalla superficie imponibile per aree ove si producono rifiuti speciali non assimilabili richiede che il contribuente indichi e provi le aree interessate e assolva l’onere di denuncia, onere rimasto insoddisfatto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande o questioni di merito, non anche per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito.
Il vizio di omessa pronuncia è fatto valere come nullità della sentenza, ma resta soggetto ai requisiti di specificità del motivo.
Il ricorso per cassazione deve contenere indicazioni specifiche e autosufficienti, compreso il richiamo del contenuto degli atti processuali rilevanti.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Introduce una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti per le aree occupate o detenute nel territorio comunale.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
L’esclusione dalla superficie imponibile per aree ove si producono rifiuti speciali richiede che il contribuente indichi le aree e ne delimiti l’estensione.
art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
Esclude dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti al servizio pubblico per effetto di norme speciali.
Il contribuente è gravato dell’obbligo di denuncia rilevante ai fini della quantificazione del tributo e delle esclusioni invocate.
art. 21, comma 8, d.lgs. n. 22/1997
Fa salve le disposizioni speciali relative ai porti e alle Autorità portuali.
art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 84/1994
Attribuisce alle Autorità portuali funzioni di affidamento e controllo dei servizi di interesse generale, tra cui la pulizia e la raccolta dei rifiuti.
art. 1 d.m. 14 novembre 1994
Ricompone tra i servizi di interesse generale portuali anche i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti.
art. 12, comma 2, preleggi
La Corte esclude una estensione analogica della disciplina portuale alle aree interportuali in assenza dei presupposti normativi.
art. 14 preleggi
La disciplina eccezionale o speciale non è estensibile oltre i casi e i tempi in essa considerati.
d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede che la censura sia autosufficiente e riporti il contenuto dell’atto o della domanda asseritamente trascurata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e questioni di merito, non il mancato esame di eccezioni processuali di rito.
- In materia di TARSU/TARI, l’esenzione o esclusione dalla superficie imponibile per aree inidonee o destinate a rifiuti speciali non assimilabili opera solo se il contribuente assolve l’onere di denuncia e prova delle aree interessate.
- La disciplina speciale delle aree portuali, fondata sulla presenza dell’Autorità portuale e sulla gestione dei servizi di interesse generale, non può essere estesa alle aree interportuali in assenza di una espressa previsione normativa.
- La presunzione legale di produzione di rifiuti sulle aree occupate o detenute può essere superata solo mediante prova contraria specifica fornita dal contribuente.
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