Cassazione Civile, Ordinanza n. 32317/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società aveva agito in giudizio chiedendo il pagamento di stati di avanzamento lavori relativi a un contratto di subappalto per opere di ammodernamento e risanamento conservativo di un edificio adibito a casa di cura. La controparte aveva resistito negando il dovuto e proponendo anche domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento e di risarcimento danni per mancata fornitura di pensiline e per infiltrazioni provenienti da facciate ventilate. Il tribunale aveva condannato la convenuta al pagamento delle somme richieste; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione la società soccombente ha proposto ricorso articolato in cinque motivi, ma la controricorrente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c. era decorso perché la sentenza d'appello era stata notificata il 23 marzo 2018 mentre il ricorso era stato notificato solo il 1 giugno 2018.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso: poiché la sentenza d'appello risultava notificata alla ricorrente il 23 marzo 2018 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 1 giugno 2018, il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. era ormai decorso. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
termine c.d. breve di sessanta giorni
Il ricorso per cassazione notificato oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata è tardivo e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
In caso di declaratoria di inammissibilità, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione; decorso tale termine, il ricorso è inammissibile per tardività.
- L'eccezione di tardività del ricorso va scrutinata in via preliminare e, se fondata sulla data di notificazione della sentenza e su quella del ricorso, conduce alla declaratoria di inammissibilità senza esame dei motivi di ricorso.
- La parte soccombente che propone un ricorso inammissibile è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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