Cassazione Civile, Ordinanza n. 35661/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta dinanzi al giudice di pace contro cartelle esattoriali sottese a intimazione di pagamento, con deduzione di nullità della notificazione e prescrizione del credito. In appello il Tribunale ha accolto solo in parte l’impugnazione, dichiarando prescritti i crediti relativi a due enti e annullando solo la statuizione sulle spese resa in favore di due comuni rimasti contumaci, ma ha confermato nel resto la decisione di primo grado, comprese le spese poste a carico dell’opponente nei confronti di Roma Capitale e dell’agente della riscossione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, una volta riconosciuta la fondatezza sia pure parziale dell’opposizione, non poteva essere mantenuta la condanna alle spese in suo danno e che al massimo tali spese avrebbero potuto essere compensate.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile per tardività il controricorso di Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché notificato oltre il termine di quaranta giorni non soggetto a sospensione feriale in una controversia di opposizione all’esecuzione. Rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Roma Capitale. Accoglie il ricorso limitatamente alla doglianza relativa alle spese nei rapporti con Roma Capitale e ADER, ritenendo violato l’art. 91 c.p.c. perché il Tribunale aveva lasciato ferma una condanna alle spese a carico di una parte risultata parzialmente vittoriosa. La Corte cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., compensa integralmente le spese dei gradi di merito tra la ricorrente, Roma Capitale e ADER; pone inoltre a carico solidale di Roma Capitale e ADER le spese del giudizio di legittimità. Nei rapporti con i Comuni di Fiumicino e Monterotondo, invece, la decisione di merito resta ferma perché le opposizioni erano infondate o pretestuose.
Norme richiamate
Il controricorso notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso è tardivo e quindi inammissibile.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini non si applica all’opposizione all’esecuzione; di conseguenza non si sospendono nemmeno i termini per controricorso e impugnazione incidentale.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La parte che risulta solo parzialmente vittoriosa non può essere condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte soccombente; la statuizione va semmai rimodulata in termini di compensazione.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
L’accoglimento solo parziale di una domanda unitaria può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, ricorrendone gli altri presupposti di legge.
La Corte, una volta rilevato l’errore di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nelle controversie di opposizione all’esecuzione la sospensione feriale dei termini non opera; pertanto i termini per il controricorso e per l’impugnazione incidentale decorrono senza interruzione feriale.
- L’accoglimento anche solo parziale di un’unica domanda o di un’unica opposizione non integra reciproca soccombenza e non legittima la condanna della parte parzialmente vittoriosa alle spese in favore della controparte; può al più fondare una compensazione, totale o parziale, ove ne ricorrano i presupposti.
- Quando la sentenza di merito abbia erroneamente mantenuto una condanna alle spese in danno della parte parzialmente vittoriosa, la Corte di cassazione può cassare sul punto e decidere direttamente nel merito, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Le spese dei gradi di merito e di legittimità devono essere regolate separatamente in base all’esito specifico della lite nei confronti di ciascun controinteressato, potendo coesistere soccombenza integrale verso alcuni e compensazione verso altri.
Come è indicizzato
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