Cassazione Penale, Ordinanza n. 18768/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva confermato la condanna per violazione dell'art. 189 cod. strada. La difesa ha dedotto un vizio di valutazione della prova e una erronea ricostruzione dei fatti: secondo la ricorrente, dopo l'urto con uno scooter si sarebbe fermata, avrebbe verificato le condizioni del conducente, il quale lamentava solo un lieve dolore al braccio e l'avrebbe invitata ad allontanarsi; inoltre, la presenza di altre persone avrebbe escluso la necessità di prestare assistenza. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, priva di una critica analisi della motivazione impugnata e della puntuale indicazione delle ragioni di diritto. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e congruo: la ricorrente si sarebbe fermata solo per pochi secondi, per poi allontanarsi senza fornire le generalità; l'identificazione era avvenuta solo grazie agli accertamenti della polizia giudiziaria e ai filmati di videosorveglianza. Quanto all'omissione di assistenza, i giudici di merito avevano valorizzato l'entità dell'impatto e la condizione della vittima, elementi idonei a rappresentare ex ante la concreta possibilità di lesioni, poi effettivamente documentate. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per comportamento successivo al sinistro stradale, in particolare omissione di fermarsi, di fornire generalità e di prestare assistenza in presenza del rischio di lesioni.
art. 189, comma 6 cod. strad.
reato omissivo di pericolo; la Corte evidenzia l'obbligo di fermarsi immediatamente e indicare le proprie generalità alla persona coinvolta quando il sinistro, per modalità e intensità dell'urto, renda concretamente rappresentabile la possibilità di lesioni.
art. 189, comma 7 cod. strad.
l'obbligo di assistenza può ritenersi violato anche quando l'agente, in presenza di un sinistro connotato da circostanze idonee a far prevedere possibili conseguenze dannose, ometta di prestare soccorso; è richiamata la configurabilità del dolo eventuale.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
è richiamato solo in modo implicito nella parte in cui si osserva che il motivo non è consentito in sede di legittimità perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non deduce specifiche ragioni di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto critico puntuale con la motivazione impugnata.
- Nel reato di omissione di fermarsi e di fornire le generalità dopo un sinistro stradale, rileva che, per l'entità dell'urto e per i danni visibili, l'agente potesse rappresentarsi ex ante la concreta possibilità di aver cagionato lesioni.
- L'obbligo di prestare assistenza dopo un sinistro può integrare responsabilità anche a titolo di dolo eventuale, quando l'agente, pur consapevole della probabilità o possibilità di conseguenze dannose per le persone, ometta di adempiere all'obbligo di soccorso.
- La rassicurazione verbale della persona coinvolta o la presenza di terzi non esonerano di per sé dall'obbligo di fermarsi, identificarsi e verificare la necessità di assistenza quando le circostanze del sinistro rendano plausibile il rischio di lesioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo mancanza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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