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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39106/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza d'appello del 24/05/2021 per tre motivi: 1) presunta violazione dell'art. 17 cod. proc. pen. e difetto di motivazione per non aver differito l'udienza del 24/05/2021 in attesa della pronuncia della Cassazione su altro procedimento collegato e per eventuale instaurazione della continuazione; 2) censura circa trasferimenti di denaro (complessivi €983.000) dalla fallita RED.HPM s.r.l. alla RED.HPM SERVICE s.r.l. e la cessione di macchinari alla F.M.T. s.r.l.: si denunciava violazione dell'art. 2634, comma 3, cod. civ. e carenza di motivazione, sostenendo l'esistenza di vantaggi compensativi e la correttezza dei prezzi praticati; 3) richiesta di derubricazione in bancarotta semplice per ritenere le operazioni al più "imprudenti" e non fraudolente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il motivo di differimento: non esiste previsione di differimento in attesa della decisione su altro procedimento e la disciplina prevede l'applicazione della continuazione in executivis (art. 671 c.p.p.); l'art. 17 c.p.p. (riunione dei processi) non si applicava. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che i trasferimenti non erano giustificati, l'emissione di fattura aveva funzione di copertura contabile e non risultavano vantaggi compensativi né saldo positivo delle operazioni; era inoltre motivato il giudizio sulla vendita dei macchinari (vendita a prezzo vile, con immediata rivendita a maggior prezzo). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità dell'appello che chiedeva la derubricazione senza elementi a supporto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; non incide sul merito dei motivi di ricorso.

  • art. 17 cod. proc. pen.

    "pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice"

    Regola la riunione dei processi quando sono pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice; la Corte ha ritenuto non applicabile la fattispecie perché l'altro procedimento non era pendente davanti allo stesso giudice nello stesso stato e grado.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente l'applicazione della disciplina della continuazione in executivis quando ricorrono i presupposti, anziché differire il processo in attesa della decisione su altro procedimento.

  • art. 2634, comma 3, cod. civ.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di giustificare trasferimenti nell'ambito di un gruppo aziendale con vantaggi compensativi; la Corte ha richiamato l'onere di dimostrare il saldo finale positivo o la prevedibilità di vantaggi compensativi, che nel caso non è stato assolto.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito quando manchi la specificità richiesta; applicata per dichiarare inammissibile il motivo di derubricazione privo di specificità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo; applicata per disporre la pena pecuniaria di €3.000.

Massime di principio

  • La richiesta di differimento dell'udienza in attesa dell'esito di un altro procedimento è generalmente infondata se non trova specifica previsione normativa; la disciplina prevede piuttosto strumenti come la continuazione in executivis quando siano dimostrati i presupposti.
  • Per giustificare trasferimenti tra società dello stesso gruppo e smentire l'accusa di distrazione è necessario dimostrare, in modo specifico e documentato, il saldo finale positivo delle operazioni o la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi (art. 2634 c.c.); allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • La circostanza che una società acquisti beni a un prezzo e li rivenda quasi immediatamente a un prezzo superiore può costituire elemento probatorio dell'avvenuta vendita a prezzo vile e concorrere a dimostrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
  • Le motivazioni della Corte d'appello devono essere valutate nel loro complesso: un ricorso per cassazione che non affronta concretamente e punto per punto la motivazione impugnata sarà dichiarato inammissibile per mancato confronto.
  • Le impugnazioni generiche o prive di specificità (es. semplice asserzione che le operazioni siano "al più imprudenti") sono inammissibili; l'appello deve contenere argomentazioni e elementi di fatto o diritto concreti.
  • Ricorsi manifestamente infondati o procedimenti dilatori possono comportare la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di somme a titolo di ammenda.

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