Cassazione Civile, Ordinanza n. 37539/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dal Ministero avverso il precetto e la successiva esecuzione promossi da una lavoratrice per il pagamento di somme asseritamente dovute in base a giudicati formatisi in suo favore. La Corte d'appello ha ritenuto che il titolo esecutivo azionato non contenesse una quantificazione sufficiente del credito e non fornisse elementi idonei alla sua determinazione, ammettendo solo una parte del credito risultante dal precedente titolo e da una consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione la lavoratrice ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.: con il primo ha sostenuto che il credito fosse determinabile integrando il titolo esecutivo con le risultanze del ricorso accolto nel giudizio presupposto; con il secondo ha contestato l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile, assumendo che la quantificazione fosse già compresa nel giudizio definito dal titolo azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente interpretato il titolo esecutivo giudiziale, constatandone la mancanza di una quantificazione del credito e l'assenza di elementi idonei a consentirla. Ha inoltre affermato che la valutazione sull'utilità della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c.
Il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato anche alla luce di elementi extratestuali acquisiti nel processo in cui si è formato, ma la loro rilevanza e idoneità sono rimesse al giudice di merito; il titolo deve comunque consentire la determinazione del credito posto in esecuzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito in tema di consulenza tecnica d'ufficio è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale nei termini attualmente consentiti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, va dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il titolo esecutivo giudiziale deve essere tale da consentire la determinazione del credito azionato; se manca la quantificazione e non vi sono elementi idonei a integrarla, l'esecuzione può essere paralizzata o limitata.
- L'interpretazione del titolo esecutivo può essere integrata con elementi extratestuali del processo presupposto, ma la selezione e la valutazione di tali elementi spettano al giudice di merito.
- La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio contabile, quando finalizzata alla quantificazione del credito, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è normalmente insindacabile in cassazione.
- La censura per violazione dell'art. 474 c.p.c. non può risolversi in una mera contestazione dell'apprezzamento di merito sul contenuto del titolo o sull'utilità degli strumenti istruttori utilizzati per la sua esecuzione.
Come è indicizzato
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