Cassazione Civile, Ordinanza n. 33472/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di due scritture private di riconoscimento di debito, entrambe riferite a un rapporto di prestito personale, e dal successivo avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che vi fosse stata duplicazione di imposizione e che le due scritture, essendo collegate tra loro e al decreto ingiuntivo, non potessero essere tassate autonomamente. In cassazione ha dedotto: omessa pronuncia e nullità della sentenza per mancato esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, perché proposto nel periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017; omessa pronuncia e/o omesso esame sulla pretesa inscindibile connessione tra le scritture e il decreto ingiuntivo; violazione delle norme sull’imposta di registro, sostenendo che la ricognizione di debito avesse mera natura dichiarativa e non potesse essere tassata come atto a contenuto patrimoniale; ulteriore doglianza sulla reiterata tassazione proporzionale delle due scritture.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondate le censure di omessa pronuncia e la doglianza sulla tardività/inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, perché la sospensione dei termini ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 non prevede alcuna sanzione per l’impugnazione proposta in quel periodo e comporta solo il prolungamento del termine. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, poiché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici e non questioni giuridiche. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo, assorbito il settimo, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite n. 7682/2023: la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, che si limita a ricognizione di un rapporto fondamentale già esistente, non realizza un autonomo effetto patrimoniale tassabile come atto a contenuto patrimoniale; ai fini dell’imposta di registro va ricondotta all’art. 4 della parte seconda della tariffa, salvo caso d’uso, e non può essere colpita più volte con imposta proporzionale per la medesima disposizione già ricognita. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
doverosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito implica un rigetto tacito della questione dedotta
richiamato per l’applicabilità nel processo tributario dei principi processuali civili
art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017
la sospensione mira a favorire la definizione agevolata prorogando i termini; non comporta una causa di inammissibilità dell’impugnazione proposta nel periodo di sospensione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi, non questioni o argomentazioni giuridiche
richiamato nella censura sulla disciplina dell’imposta di registro
art. 3 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura
esaminato dalle Sezioni Unite come norma che si avvicina agli atti ricognitivi, ma non applicabile al mero riconoscimento di debito privo di effetto dichiarativo in senso fiscale
art. 4 Tariffa, parte seconda, d.P.R. n. 131 del 1986
scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito è ricondotta qui, con imposta in misura fissa e in caso d’uso
art. 9 Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131 del 1986
atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
non applicabile al mero riconoscimento di debito, perché l’atto non produce un autonomo effetto patrimoniale
art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal ricorrente per sostenere il collegamento unitario tra atti ai fini della tassazione
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla CTR e dal ricorrente in tema di enunciazione e tassazione degli atti collegati
La promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria
la ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione ma opera sul piano processuale come relevatio ab onere probandi
le Sezioni Unite hanno affermato che il deposito di un documento in giudizio ai fini probatori non integra caso d’uso
Massime di principio
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata contenga una statuizione implicita incompatibile con la domanda o l’eccezione non espressamente esaminata.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista per favorire la definizione agevolata non determina l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nel periodo sospeso; produce soltanto un prolungamento del termine finale.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una questione giuridica o di una tesi difensiva.
- La mera ricognizione di debito, quando si limita a manifestare l’esistenza di un rapporto fondamentale già sorto, non costituisce autonoma fonte di obbligazione né attribuisce di per sé un autonomo rilievo patrimoniale imponibile ai fini del registro.
- Ai fini dell’imposta di registro, la scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito va ricondotta alla disciplina delle scritture prive di oggetto patrimoniale in senso proprio e non alla tariffa degli atti a contenuto patrimoniale.
- Non è consentita una duplicazione d’imposta sulla medesima disposizione sostanziale soltanto perché essa sia stata successivamente richiamata o ricognita in altri atti collegati.
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