Cassazione Civile, Ordinanza n. 34069/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice nei confronti di un soggetto che aveva sottoscritto una scrittura del 25 settembre 2013 a garanzia di un debito di una società debitrice principale. L’ingiunto proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., la non corretta qualificazione del rapporto di garanzia e l’assenza dei presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale confermava il decreto e condannava anche ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo corretta la ricostruzione del primo giudice sulla natura del vincolo e sulla inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. Il ricorrente principale in Cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione di norme processuali e dell’art. 1957 c.c. per avere la Corte d’appello considerato assertiva l’eccezione di decadenza; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per il preteso giudicato implicito sull’applicabilità dell’art. 1957 c.c.; (3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e omesso esame di fatti decisivi circa la scadenza del credito garantito e la sua decorrenza; (4) violazione dell’art. 1957 c.c. per mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza; (5) violazione dell’art. 96 c.p.c. per la condanna per temerarietà della lite, censurata come motivazione meramente assertiva e priva di adeguato accertamento della mala fede o colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo che la motivazione della Corte d’appello sulla lite temeraria fosse generica e apparente; ha rigettato gli altri motivi, che sostanzialmente riproponevano una diversa ricostruzione di merito della garanzia e della scadenza del credito, già esaminata dai giudici di merito. Ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito escludendo la condanna ex art. 96 c.p.c., lasciando fermo il resto della decisione. Il ricorso incidentale della società creditrice, condizionato all’accoglimento del ricorso principale su altri punti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l’accoglimento del ricorso principale ha riguardato solo la statuizione ex art. 96 c.p.c. e non la qualificazione del rapporto di garanzia. Le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
la Corte ribadisce che la censura sul termine semestrale e sulla decadenza presuppone la corretta qualificazione del rapporto; nel caso concreto la doglianza è stata respinta perché la ricostruzione proposta tendeva a sovvertire l’accertamento di merito e perché i giudici di merito avevano comunque escluso l’applicabilità della norma secondo la qualificazione della garanzia adottata
richiamato dal ricorrente per dedurre vizi dell’atto introduttivo; la Corte non ravvisa una violazione idonea a incidere sulla decisione
richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni e al contraddittorio, senza esito favorevole
richiamato dal ricorrente nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata
la doglianza di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta perché costruita in modo contraddittorio e comunque non confrontata con la reale motivazione della sentenza impugnata
invocato per sostenere un’interpretazione della scrittura del 25 settembre 2013 in senso favorevole al garante; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito
invocato insieme all’art. 1362 c.c. per l’interpretazione complessiva del testo negoziale; la Corte lo tratta come parte di una richiesta di nuovo esame del fatto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica utilizzata per varie censure di violazione di legge, molte delle quali giudicate inammissibili o infondate perché non confrontavano la ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte esclude la configurabilità del vizio di omesso esame quando la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione fattuale
richiamato per evidenziare i limiti del sindacato in cassazione in presenza di doppia conforme
richiamato nel medesimo contesto per escludere una nuova valutazione del merito
la condanna per responsabilità aggravata richiede un apprezzamento in fatto non meramente apodittico; nel caso concreto la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta apparente e quindi cassata
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito escludendo la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 3 Cost.
richiamato in via argomentativa dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’art. 1957 c.c., senza che la Corte vi fondi la decisione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di merito compiuto dai giudici di merito.
- La doglianza per violazione dell’art. 112 c.p.c. deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo è intrinsecamente contraddittorio o non coglie la ragione decisiva posta a base della decisione, è inammissibile o infondato.
- L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. va esaminata alla luce della qualificazione del rapporto di garanzia e della concreta sequenza temporale tra nascita dell’obbligazione garantita e prestazione della garanzia; quando i giudici di merito fondano il rigetto su una qualificazione del negozio o su un accertamento fattuale, la censura non può limitarsi a prospettare una diversa lettura delle clausole.
- La condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. deve poggiare su un accertamento non meramente assertivo di mala fede o colpa grave; una motivazione generica o apparente è sindacabile in cassazione e comporta cassazione della statuizione.
- Quando il vizio accolto riguarda solo una statuizione accessoria e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., eliminando la sola statuizione viziata e lasciando ferme le altre parti della decisione.
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