Cassazione Penale, Sentenza n. 34907/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dopo la definitività di una sentenza di condanna con statuizione di confisca per equivalente per euro 142.087,00, il Pubblico Ministero trasmise al GIP una nota informativa della Guardia di Finanza indicante l'individuazione di taluni beni. Il GIP, ritenendo la domanda generica, dichiarò non luogo a provvedere sull'istanza esecutiva del PM, osservando che gli adempimenti esecutivi ordinari successivi alla confisca (trascrizione del vincolo e prima verifica della corrispondenza tra importo della confisca e valore dei beni) spettano al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p., mentre le funzioni gestorie spettano all'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 3, comma 18, d.l. n. 95/2012. Il PM ricorse per cassazione denunciando erronea applicazione di legge e abnormità del provvedimento, sostenendo che l'esecuzione della confisca per equivalente non rientrerebbe nella previsione dell'art. 655 c.p.p. e invocando altre disposizioni che attribuirebbero poteri al giudice dell'esecuzione o alla cancelleria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza del PM, fondata sulla presunta abnormità del provvedimento, non rientri nei limitati casi in cui è consentito ricorrere per cassazione contro atti del giudice che determinino una stasi del procedimento. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (sentenza Toni, 2009), ha precisato che l'abnormità strutturale si verifica solo quando il giudice esercita un potere non attribuitogli o lo esercita in modo totalmente estraneo alla situazione prevista dalla legge; l'abnormità funzionale (stasi) invece giustifica il ricorso solo se l'adempimento imposto dal giudice comporterebbe la formazione di un atto nullo che inciderebbe sulla regolarità del futuro procedimento. Nel caso concreto non sussistevano tali profili: la decisione del GIP non era decisionale ma di rinvio per genericità della domanda; l'art. 655 c.p.p. attribuisce al Pubblico Ministero la competenza all'esecuzione dei provvedimenti e, in particolare, l'individuazione dei beni corrispondenti al valore di confisca dopo il giudicato; l'intervento del giudice dell'esecuzione è previsto su istanza di parte per verifiche di corrispondenza di valore; una volta eseguita la confisca, le competenze gestorie spettano all'Agenzia del Demanio. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è seguita altra statuizione.
Norme richiamate
Secondo la Corte, l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali spetta al Pubblico Ministero; nel caso di confisca per equivalente (anche se non preceduta da sequestro) l'individuazione dei beni corrispondenti al valore è compito del PM e l'intervento del giudice dell'esecuzione può avvenire su istanza di parte per la verifica della corrispondenza di valore.
art. 3, comma 18, d.l. n. 95/2012
La norma è stata richiamata per affermare che, una volta eseguita la confisca, le funzioni gestorie principali (disposal e amministrazione dei beni confiscati) spettano all'Agenzia del Demanio.
Sentenza delle Sezioni Unite "Toni" (2009)
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'abnormità del provvedimento giudiziale è limitata ai casi di carenza di potere in astratto o di deviazione radicale rispetto alla situazione legale; l'abnormità funzionale (stasi) legittima il ricorso del PM solo se l'adempimento imposto renderebbe l'atto nullo e comprometterebbe la regolarità del futuro processo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III n. 20776 del 06.03.2014; Sez. VI n. 53832 del 25.10.2017; Sez. In. n. 30422 del 13.10.2020)
Richiamate come precedenti orientamenti che confermano che l'individuazione dei beni corrispondenti al valore di confisca post-giudicato spetta al Pubblico Ministero e che l'intervento del giudice dell'esecuzione è principalmente su istanza di parte per verifiche di corrispondenza; inoltre viene ribadito il principio che la giurisdizione esecutiva opera 'su domanda'.
Massime di principio
- Dopo una confisca per equivalente diventata definitiva, la ricerca e l'individuazione dei beni corrispondenti al valore di confisca spettano principalmente al Pubblico Ministero; il giudice dell'esecuzione interviene su istanza di parte per verifiche mirate.
- Se la domanda introduttiva è generica e non indica specifiche attività o misure da compiere, il giudice può dichiarare non luogo a provvedere o limitarsi a rinviare, senza che ciò costituisca necessariamente un atto impugnabile per abnormità.
- Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contro provvedimenti che determinino una presunta stasi del procedimento è ammesso solo in via eccezionale: va dimostrato che l'adempimento imposto dal giudice comporterebbe la formazione di atti nulli tali da compromettere la regolarità del futuro processo (criterio Toni, 2009).
- Le competenze gestorie dei beni confiscati, una volta eseguita la confisca, sono attribuite all'Agenzia del Demanio salvo specifici interventi giurisdizionali.
- Per evitare il rigetto o la declaratoria di non luogo a provvedere, il PM nelle istanze esecutive deve formulare richieste specifiche e dettagliate sulle attività che intende vengano svolte dal giudice dell'esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →