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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34756/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 2 dicembre 2024, aveva dichiarato inammissibile il reclamo del detenuto contro il rigetto della richiesta di liberazione anticipata. Il reclamo era stato inviato via PEC all’indirizzo del Tribunale di sorveglianza, giudice ad quem, invece che all’indirizzo PEC del Magistrato di sorveglianza, giudice che aveva emesso il provvedimento. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, sostenendo che l’indirizzo utilizzato era comunque compreso nell’elenco DGSIA e che gli uffici avevano sede nel medesimo edificio; con il secondo ha sostenuto che il Magistrato di sorveglianza non fosse competente a dichiarare inammissibile il reclamo, spettando la decisione al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., e che l’atto dovesse essere trasmesso in base all’art. 568, comma 5, c.p.p. La Corte ha inoltre esaminato il dato che il reclamo, ricevuto dal Tribunale di sorveglianza via PEC l’11 novembre 2024, era stato poi stampato e consegnato in forma cartacea alla cancelleria del Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il reclamo era stato indirizzato all’ufficio del Tribunale di sorveglianza, distinto dal Magistrato di sorveglianza anche se gli uffici erano nella stessa sede, e la successiva trasmissione al giudice a quo era avvenuta brevi manu in forma cartacea, non via PEC all’indirizzo telematico dell’ufficio competente. Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 87-bis, l’inammissibilità è esclusa quando l’atto erroneamente inviato a un diverso indirizzo PEC incluso nell’elenco DGSIA viene inoltrato dalla cancelleria, entro il termine, via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente; la trasmissione cartacea non sana invece il vizio. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: l’art. 87-bis, comma 8, attribuisce al giudice a quo il potere di dichiarare l’inammissibilità per inosservanza delle regole di presentazione dell’impugnazione e, in caso di mero errore nella trasmissione, non opera il meccanismo dell’art. 568, comma 5, c.p.p. La decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto della richiesta di liberazione anticipata, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150/2022

    Il reclamo proposto dal ricorrente avrebbe dovuto essere inviato al Magistrato di sorveglianza di Bologna, che aveva emesso il provvedimento impugnato, al quale il Direttore Generale dei Sistemi Informativi ha assegnato l'indirizzo di posta elettronica depositoattipenali.uffsorv.bologna@giustiziacert.it, mentre il ricorrente ha ammesso di averlo inviato al diverso Ufficio costituito dal Tribunale di sorveglianza, giudice ad quem, avente l'indirizzo telematico depositoattipenali.tribsorv.bologna@giustiziacert.it.

    L’impugnazione telematica deve essere indirizzata alla PEC dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, non a quella del giudice competente a decidere il gravame.

  • art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022

    Tale forma di trasmissione, secondo l'interpretazione fornita dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sopra citate, non ha un effetto sanante, permanendo l'inammissibilità «allorché l'impugnazione, una volta che sia stata ricevuta dalla cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, sia stata da questa trasmessa brevi manu in forma cartacea alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato … nell'ipotesi da ultimo considerata, il mantenimento della sanzione processuale dell'inammissibilità non potrà considerarsi alla stregua di una restrizione sproporzionata del diritto di difesa dell'interessato, né di un inutile formalismo» (sentenza n. 77/2026 Corte cost., paragrafo 6.6.2.).

    L’inammissibilità per errato indirizzamento telematico è esclusa se la cancelleria dell’ufficio ricevente inoltra l’atto via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente entro il termine; non è invece sanante la consegna cartacea dell’atto alla cancelleria competente.

  • art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022

    La competenza del giudice a quo a dichiarare l'inammissibilità di una impugnazione per violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. è stabilita dall'art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150/2022, per cui la doglianza del ricorrente per avere il giudice a quo provveduto in tal senso è manifestamente errata.

    Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è competente a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza delle regole sulla sua presentazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non vi è dubbio, pertanto, che la norma di cui all'art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, non sia stata rispettata, con conseguente verificarsi della causa di inammissibilità prevista dal comma 7, lett. c), della medesima norma, e dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L’inosservanza della regola che impone il deposito telematico presso l’ufficio che ha emesso il provvedimento comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 69-bis Ord. pen.

    Detta norma, infatti, ha superato quella di cui all'art. 69-bis Ord. pen., che stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza a decidere ogni questione sui reclami proposti avverso le ordinanze del magistrato di sorveglianza, stante la sua natura speciale, che la rende applicabile al verificarsi dell'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022.

    La competenza generale del Tribunale di sorveglianza sui reclami non impedisce al giudice a quo di dichiarare l’inammissibilità nei casi specificamente previsti dall’art. 87-bis.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    La regola generale, sancita dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    L’impugnazione va presentata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; l’inosservanza della regola può determinare l’inammissibilità.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non costituisce ... un tertium comparationis omogeneo, trattandosi di disposizione che sancisce la (sola) irrilevanza della qualificazione attribuita dal ricorrente alla propria impugnazione, la cui ammissibilità resta però subordinata al rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 581 e seguenti cod. proc. pen.

    La norma rende irrilevante la qualificazione attribuita all’impugnazione dalla parte, ma non consente di superare le cause di inammissibilità derivanti dalla violazione delle regole di presentazione.

  • art. 581 c.p.p.

    L'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non costituisce ... un tertium comparationis omogeneo, trattandosi di disposizione che sancisce la (sola) irrilevanza della qualificazione attribuita dal ricorrente alla propria impugnazione, la cui ammissibilità resta però subordinata al rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 581 e seguenti cod. proc. pen.

    L’ammissibilità dell’impugnazione resta subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina codicistica delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Quando un’impugnazione telematica è inviata per errore a un indirizzo PEC diverso da quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, ma incluso nell’elenco DGSIA, l’inammissibilità è esclusa se la cancelleria dell’ufficio erroneamente destinatario la inoltra via PEC all’indirizzo dell’ufficio competente entro il termine perentorio. Non basta che l’atto sia pervenuto tempestivamente al giudice competente tramite consegna cartacea.
  • La mera circostanza che due uffici giudiziari abbiano sede nel medesimo edificio o condividano personale non li rende un unico ufficio ai fini delle regole sul deposito telematico: rilevano la distinta organizzazione, le autonome cancellerie e gli indirizzi PEC assegnati.
  • Il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza delle regole di presentazione previste dalla disciplina speciale del deposito telematico, anche quando la decisione sul merito del reclamo spetterebbe a un diverso organo.
  • Il meccanismo dell’art. 568, comma 5, c.p.p., che rende irrilevante la qualificazione attribuita dalla parte all’impugnazione, non sana la violazione delle regole sul luogo o sulle modalità di presentazione e non neutralizza le cause di inammissibilità previste dall’art. 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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