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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43225/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con tre precedenti sentenze (Tribunale di Matera 15/11/2011; Tribunale di Potenza 24/06/2010; Tribunale di Matera 08/09/2010). La revoca era stata chiesta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1, cod. pen., in quanto il ricorrente era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 25/01/2024 per reati commessi il 24/01/2017 (accertati con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 06/06/2023). Il ricorrente deduceva mancata acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione, mancata assunzione di prova decisiva sulla conoscenza da parte del giudice della cognizione delle cause ostative e vizio di motivazione (omessa, illogica o contraddittoria).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la causa di revoca prevista dall'art. 168, comma 1, n.1, cod. pen. richiede non solo la commissione di un nuovo reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, ma anche l'inflizione di una pena detentiva per tale reato; la revoca si perfeziona alla data di irrevocabilità della condanna per il nuovo reato (non alla data di commissione). Perciò le censure in ordine alla mancata acquisizione del fascicolo o alla conoscenza/conoscibilità da parte del giudice della cognizione sono inconferenti in caso di revoca di diritto per condanna successiva. Inoltre la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta soddisfacente per relationem tramite il rinvio all'istanza della Procura generale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n.1, cod. pen.

    La causa di revoca della sospensione condizionale della pena si verifica quando, entro il quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, il condannato è poi condannato a pena detentiva per un nuovo reato; rileva la data di irrevocabilità della nuova condanna come momento in cui la revoca si perfeziona.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sui presupposti e sulle modalità della sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiamato la norma nel contesto delle cause ostative alla sospensione, precisando però che, in caso di revoca di diritto prevista dall'art. 168, non rilevano le verifiche sulla conoscenza delle cause da parte del giudice della cognizione.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi del giudice al momento della concessione; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla revoca di diritto conseguente a successiva condanna irrevocabile.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami procedurali sul limite di riportazione dei motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti dalla disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i mezzi di impugnazione in cassazione (vizi di diritto, mancata assunzione di prova decisiva, vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le relative censure infondate nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n.24460 del 08/02/2019, Rv. 276770 - 01

    Principio secondo cui l'obbligo di motivazione può considerarsi assolto per relationem quando il rinvio è a documenti che hanno contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà condivisa; applicato per ritenere adeguata la motivazione della Corte territoriale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1, cod. pen. richiede una condanna a pena detentiva divenuta irrevocabile entro il quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio; la sola commissione del reato non è sufficiente.
  • Il momento rilevante per l'operatività della causa di revoca è la data di irrevocabilità della nuova condanna (e non la data di commissione del reato).
  • In ipotesi di revoca di diritto fondata su condanna successiva irrimediabilmente intervenuta, le contestazioni procedurali sulla mancata acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione o sulla conoscenza/conoscibilità delle cause da parte del giudice della cognizione sono, di regola, irrilevanti.
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione può essere ritenuta assolta per relationem quando vi è un rinvio a documenti o atti processuali che contengono una ricostruzione chiara e descrittiva dei fatti e delle ragioni della decisione.
  • In ricorsi contro revoca della sospensione condizionale è essenziale dimostrare che la condanna posta a fondamento della revoca non sia stata inflitta a pena detentiva o che non sia divenuta irrevocabile nei termini di legge per poter ottenere l'annullamento.

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