Cassazione Civile, Ordinanza n. 26262/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società per IRES e IRAP relative all’anno 2014. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l’Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 36 e dell’art. 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello fosse sorretta da motivazione solo apparente e tautologica. In particolare, la CTR aveva confermato la decisione di primo grado senza confrontarsi in modo adeguato con le specifiche contestazioni dell’Ufficio, riguardanti la deduzione di interessi passivi su finanziamenti, la deduzione di crediti svalutati privi dei requisiti e la sussistenza dei presupposti per la ricostruzione induttiva del reddito, fondata sull’antieconomicità della gestione e sulla presunzione di onerosità dei finanziamenti. La società ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha disatteso le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ritenendole infondate, e ha accolto il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Lombardia e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione per nuovo esame della controversia. La decisione si fonda sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata era apparente: pur formalmente esistente, non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e non affrontava in modo effettivo le censure dell’Ufficio.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come parametro della validità della motivazione della sentenza; la Corte la applica nel senso che una motivazione solo apparente integra vizio di nullità.
È richiamato quale norma che impone un contenuto motivazionale della decisione tributaria; la Corte ritiene violata la disposizione per mancanza di reale argomentazione decisoria.
È evocato insieme alle norme processuali sulla motivazione della sentenza tributaria, come parametro della correttezza formale della decisione impugnata.
È richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione, che deve essere intelligibile e idonea al controllo della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione: nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; se non consente il controllo sul ragionamento decisorio è solo apparente e quindi viziata.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente, e quindi nulla, quando è solo graficamente esistente ma non permette di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
- Nel giudizio di appello il giudice non può limitarsi a un generico rinvio alla decisione di primo grado o a formule di adesione alla stessa: deve confrontarsi, sia pure sinteticamente, con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene infondati.
- Quando l’appellante deduce specifiche contestazioni di fatto o di diritto, il giudice di merito deve darne conto in motivazione; la totale omissione di tale confronto integra vizio denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- La censura per motivazione apparente non coincide con una richiesta di nuovo esame del merito o delle prove, ma denuncia un difetto strutturale della decisione che impedisce il controllo di legittimità.
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