Sentenza del 23/10/2019 n. 27092 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella relativa a dazi doganali, IVA e interessi di mora, sostenendo che l'amministrazione doganale italiana avrebbe dovuto verificare preventivamente la regolare notifica, da parte dell'autorità austriaca, del titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa. Ha inoltre denunciato una motivazione apparente della sentenza d'appello sulla medesima questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, anche perché il contribuente non aveva indicato specificamente in quale atto del giudizio d'appello la questione fosse stata tempestivamente dedotta. Nel merito, ha ribadito che le contestazioni sull'esistenza, sull'ammontare, sulla prescrizione o sulla notifica del titolo esecutivo estero devono essere rivolte alle autorità e al giudice dello Stato richiedente, in questo caso l'Austria. Il giudice italiano può invece verificare esclusivamente la regolarità degli atti della procedura di riscossione compiuti in Italia, inclusa la notifica e la correttezza formale della cartella italiana. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 69, articoli 5 e 6
La normativa, attuativa della disciplina europea sull'assistenza reciproca nella riscossione, distingue tra le questioni relative al credito tributario estero, riservate allo Stato richiedente, e quelle relative agli atti esecutivi compiuti in Italia, soggette alla legge e alla giurisdizione italiana.
Decreto Ministeriale n. 179 del 2005, articoli 9 e 10
Le disposizioni regolano gli aspetti procedurali dell'assistenza italiana alla riscossione di crediti tributari di altri Stati membri.
Direttiva 2001/44/CE
Costituisce la base europea della cooperazione tra Stati membri per il recupero dei crediti tributari, prevedendo il coordinamento tra lo Stato in cui è sorto il credito e lo Stato incaricato della riscossione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5
Il ricorrente ha denunciato, rispettivamente, violazione di legge e omessa o apparente motivazione, ma le censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Nelle procedure di assistenza reciproca per la riscossione di tributi esteri, il giudice dello Stato incaricato della riscossione non può riesaminare l'esistenza, l'ammontare, la prescrizione o la validità sostanziale del credito sorto all'estero.
- Le contestazioni sul titolo esecutivo estero, inclusa la sua notifica nello Stato d'origine, devono essere rivolte all'amministrazione e al giudice dello Stato che ha emesso il titolo, salvo specifiche disposizioni diverse.
- Il giudice italiano può verificare gli atti formati o notificati in Italia, come la cartella di pagamento, la competenza dell'organo emittente, la regolarità della notifica e la correttezza formale della procedura nazionale.
- Chi propone ricorso deve indicare con precisione quando e dove una questione è stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio; una contestazione generica può essere respinta per violazione del principio di autosufficienza.
- La richiesta di assistenza dello Stato estero normalmente consente allo Stato richiesto di procedere alla riscossione sulla base delle attestazioni ricevute, senza dover riesaminare preventivamente il merito del credito straniero.
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