Cassazione Penale, Ordinanza n. 02484/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello e si limitavano a reiterare le stesse contestazioni già formulate e respinte in secondo grado. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, deducendo cinque motivi: erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; errata applicazione della recidiva; irrazionale determinazione della pena; erronea declaratoria di inammissibilità, per tardività, della richiesta di continuazione ex art. 81 c.p., con dedotta violazione di legge e del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le censure erano meramente riproduttive delle doglianze già svolte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'aggravante contestata nel giudizio di merito, ma non ritenuto fondato il motivo di ricorso che ne denunciava l'erronea applicazione.
Richiamato in relazione alla richiesta di continuazione, dichiarata tardiva e quindi inammissibile nel giudizio di merito; la doglianza è stata poi ritenuta inammissibile in cassazione perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Le impugnazioni devono contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta inammissibilità.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso privo di un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: non è sufficiente riproporre le medesime doglianze già formulate in appello se non ci si confronta con la motivazione di secondo grado.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando manca la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La mera allegazione di una presunta illogicità o carenza motivazionale, senza confronto con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito, non integra un valido motivo di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →