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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02484/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello e si limitavano a reiterare le stesse contestazioni già formulate e respinte in secondo grado. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, deducendo cinque motivi: erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; errata applicazione della recidiva; irrazionale determinazione della pena; erronea declaratoria di inammissibilità, per tardività, della richiesta di continuazione ex art. 81 c.p., con dedotta violazione di legge e del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le censure erano meramente riproduttive delle doglianze già svolte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamato come base dell'aggravante contestata nel giudizio di merito, ma non ritenuto fondato il motivo di ricorso che ne denunciava l'erronea applicazione.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di continuazione, dichiarata tardiva e quindi inammissibile nel giudizio di merito; la doglianza è stata poi ritenuta inammissibile in cassazione perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581 c.p.p.

    Le impugnazioni devono contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del ricorso privo di un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: non è sufficiente riproporre le medesime doglianze già formulate in appello se non ci si confronta con la motivazione di secondo grado.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando manca la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • La mera allegazione di una presunta illogicità o carenza motivazionale, senza confronto con gli argomenti effettivamente spesi dal giudice di merito, non integra un valido motivo di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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