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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25875/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione di un immobile industriale. La conduttrice aveva già promosso un primo arbitrato per vizi dell'immobile; quel contenzioso si era concluso con lodo arbitrale sfavorevole alla domanda di risoluzione, poi impugnato. In parallelo, la conduttrice ha instaurato un secondo arbitrato chiedendo la risoluzione del medesimo contratto, o il risarcimento del danno, per fatti diversi: il rifiuto del locatore di consentire la sublocazione e di autorizzare opere straordinarie necessarie per renderla possibile; in subordine, il recesso per gravi motivi e, ancora in subordine, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il secondo arbitro ha respinto la sospensione del procedimento, ha rigettato la domanda di "uniformarsi" alla precedente sentenza d'appello che aveva dichiarato la risoluzione del contratto, ha rigettato le domande fondate sul rifiuto di sublocazione e ha dichiarato la litispendenza per alcune domande risarcitorie e restitutorie collegate al precedente giudizio. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione del lodo, ritenendo che non vi fosse nesso di pregiudizialità con il giudizio di rinvio sul primo lodo e che il lodo non fosse affetto dai vizi di nullità dedotti. Il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. per non aver considerato l'effetto espansivo della successiva cassazione della sentenza d'appello sul primo lodo; omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione ad abundantiam o apparente; violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e conseguente ultrapetizione; e ulteriore vizio motivazionale della sentenza d'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che la censura sull'effetto espansivo non si confrontava con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata (l'inconformità della nuova doglianza ai limiti dell'art. 829 c.p.c.), che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile rispetto a un fatto processuale, che le motivazioni contestate non erano ad abundantiam ma alternative e logicamente coerenti, e che non ricorreva una motivazione apparente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della conduttrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale, ritenendo non sussistenti i vizi denunciati e rilevando che le censure non colpivano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    la riforma o cassazione della sentenza non consente, da sola, di introdurre in ritardo una nuova doglianza contro il lodo; l'effetto espansivo opera sui provvedimenti dipendenti, ma la censura al lodo doveva essere proposta nei termini e nei limiti dell'art. 829 c.p.c.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    la sospensione in presenza di altra decisione impugnata è solo facoltativa, non necessaria, e nel caso concreto non è stata ritenuta opportuna dal collegio arbitrale.

  • art. 295 c.p.c.

    non ricorreva un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da imporre la sospensione necessaria del giudizio arbitrale o dell'impugnazione del lodo.

  • art. 829 c.p.c.

    l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere limitato e può essere proposta solo per i vizi tipizzati; la nuova doglianza introdotta tardivamente non era comunque conforme ai vizi deducibili ex art. 829 c.p.c.

  • art. 830 c.p.c.

    solo dopo l'accertamento della nullità del lodo è possibile passare al riesame del merito nella fase rescissoria.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante o apparente, non quando sia solo sintetica, alternativa o non condivisa dalla parte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione apparente va valutata dal testo del provvedimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la sentenza fosse invece comprensibile e argomentata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    i motivi che denunciano violazione di legge devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio di nullità per motivazione apparente richiede un deficit argomentativo effettivo e desumibile dal provvedimento stesso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di un fatto processuale come la successiva cassazione di una sentenza.

  • art. 36 TUF

    il fondo comune è patrimonio autonomo e separato; la SGR agisce nell'interesse dei partecipanti e risponde delle obbligazioni del fondo esclusivamente con il patrimonio del fondo, ma ciò non esclude la sua legittimazione passiva quale soggetto che gestisce il fondo e ha la titolarità formale dei rapporti.

  • art. 36, comma 4, TUF

    la separazione patrimoniale tra SGR e fondo riguarda il merito della responsabilità patrimoniale, non la legittimazione passiva in giudizio della società di gestione.

  • art. 111 c.p.c.

    il subentro della nuova società di gestione nel corso del processo non elimina automaticamente il contraddittorio con la parte originaria; il processo prosegue tra le parti originarie, salva la chiamata o l'intervento del successore a titolo particolare.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte di cassazione ha deciso nel merito l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente.

  • art. 96 c.p.c.

    era stata chiesta in via riconvenzionale la condanna per responsabilità aggravata, ma la relativa domanda è stata rigettata nel lodo e non ha assunto rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, la parte che deduce un vizio deve colpire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se una ratio resta intatta, il motivo è inammissibile.
  • La cassazione di una sentenza da cui il lodo si sia assunto dipendente non consente automaticamente di introdurre, solo dopo, una nuova censura contro il lodo oltre i limiti e i termini dell'art. 829 c.p.c.; l'effetto espansivo opera sul piano degli atti dipendenti, ma non sostituisce l'onere di tempestiva impugnazione.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo, il controllo della Corte non è un appello nel merito: il giudice verifica solo i vizi tipizzati di nullità e, solo se la nullità è accertata, può passare alla fase rescissoria.
  • La nullità del lodo per difetto o contraddittorietà di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia sostanzialmente inesistente o renda impossibile ricostruire la ratio decidendi; non basta che la parte la ritenga insufficiente o preferisca un diverso percorso argomentativo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di un fatto processuale, come la sopravvenuta cassazione di una precedente sentenza.
  • La legittimazione passiva della società di gestione di un fondo comune di investimento non viene meno per il solo fatto che il fondo sia patrimonio separato e che, nel corso del processo, sia subentrato un diverso gestore; il subentro rileva sul piano della successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., non sull'originaria legittimazione della parte convenuta.
  • Una motivazione alternativa o logicamente coordinata con il dispositivo non è motivazione ad abundantiam né motivazione apparente; l'ultrapetizione non può essere desunta da una lettura meramente formale del provvedimento, ma richiede uno scostamento effettivo dal thema decidendum.
  • In presenza di clausole contrattuali che subordinano la sublocazione al consenso del locatore, il rifiuto del consenso non può essere automaticamente qualificato come abusivo o contrario a buona fede senza una specifica dimostrazione di fatti ulteriori idonei a fondare tale conclusione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniGiurisdizioneCompetenzaMutuo
RamiContrattiProcesso civileImmobiliareLocazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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