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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34630/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La società correntista aveva convenuto la banca originaria chiedendo l'accertamento della nullità di clausole inserite in due rapporti di conto corrente, uno ordinario e uno ipotecario, deducendo, tra l'altro, l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto, spese e valuta non specificamente convenute. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità di alcune clausole del conto 492, rideterminato il saldo di quel rapporto, compensato il saldo attivo così risultante con il saldo passivo di altro conto e condannato la società al pagamento della differenza. In appello la società aveva censurato soprattutto il mancato rilievo della nullità degli interessi passivi applicati al conto 492, sostenendo che il tasso debitore non era stato validamente pattuito per iscritto e che l'indicazione nel documento di sintesi del solo tasso relativo agli utilizzi su posizioni non affidate non poteva coprire anche gli utilizzi intra-fido. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo sufficiente quella indicazione e richiamando una lettura di buona fede dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1284 c.c.; inoltre aveva ritenuto generiche le doglianze sullo ius variandi. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c., 117, commi 1, 2 e 4, T.U.B. e 1284 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto valido un tasso di interesse applicato all'apertura di credito, pur in assenza di una sua specifica pattuizione scritta, e aveva quindi omesso di sanzionare con nullità la mancata indicazione delle condizioni economiche dell'affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato l'impostazione della Corte d'appello, affermando che la pattuizione scritta del tasso riferita a una sola tipologia di posizione (utilizzi su posizioni non affidate) non può essere automaticamente estesa a una diversa tipologia di rapporto (apertura di credito/intra-fido). Ha quindi precisato che, ai fini del rispetto degli artt. 117, commi 1 e 4, T.U.B. e 1284, terzo comma, c.c., il tasso ultralegale deve essere determinato separatamente per le diverse tipologie di rapporto oppure deve essere prevista in modo chiaro l'applicazione dell'unico tasso a tutte le tipologie. Non essendo consentito trasporre una clausola riferita ad altro rapporto, la mancanza di una specifica pattuizione scritta per l'apertura di credito integra difetto del requisito formale ad substantiam, con le conseguenze di legge. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 117, commi 1, 2 e 4, T.U.B.

    la pattuizione del tasso ultralegale deve rispettare il requisito della forma scritta; la previsione di forme diverse o attenuate non elimina l'esigenza che nel contratto siano indicate le condizioni economiche del rapporto cui esse si riferiscono. Non è consentito applicare a un diverso rapporto condizioni pattuite per altra tipologia contrattuale.

  • art. 1284, terzo comma, c.c.

    per la validità degli interessi superiori al tasso legale occorre una pattuizione espressa per iscritto; la clausola deve riguardare specificamente il rapporto cui gli interessi si applicano.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di contratti bancari, la determinazione convenzionale di un tasso di interesse ultralegale richiede una pattuizione scritta riferita in modo specifico alla concreta tipologia di rapporto cui il tasso deve applicarsi.
  • La clausola che indichi il tasso di interesse per una sola categoria di utilizzi non può essere automaticamente estesa ad altra categoria di operazioni o di rapporto, ove per quest'ultima manchi una distinta regolamentazione scritta.
  • Il rispetto del requisito di forma ad substantiam non può essere supplito mediante interpretazioni estensive fondate sulla buona fede quando la disciplina pattizia risulti mancante per la fattispecie concreta rilevante.
  • Ai fini della validità degli interessi ultralegali, ciò che conta non è la mera esistenza di una clausola su un rapporto diverso, ma la specifica pattuizione del tasso per il rapporto effettivamente dedotto in giudizio.
  • La verifica della legittimità degli interessi deve essere compiuta sul singolo rapporto e sulla relativa pattuizione, non per analogia con altri rapporti intrattenuti tra le stesse parti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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