Cassazione Penale, Sentenza n. 8796/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda del ricorrente per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 c.p.p. Il ricorrente deduceva violazione degli artt.72 e 81 c.p. e vizi di motivazione, lamentando altresì che il provvedimento di cumulo (a lui favorevole quanto alla durata dell'isolamento diurno) era stato emesso dall'organo della Procura generale e poteva essere modificato o revocato, e che l'interesse va valutato anche alla luce di possibili benefici penitenziari (es. liberazione condizionale) e della sua condizione di collaboratore di giustizia già ammesso a misure alternative
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione. La Cassazione ha affermato che sussiste l'interesse del condannato al riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva (art.671 c.p.p.), anche se ciò non determina sempre immediati effetti sul complesso delle pene da espiare, poiché incide su attribuzione della pena tra condanne e su effetti limitativi quali l'accesso a benefici. Ha inoltre rilevato che la determinazione della durata dell'isolamento diurno compete al giudice dell'esecuzione e non all'organo della Procura generale
Norme richiamate
Consentire la riconsiderazione dei fatti per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; tale riconoscimento può avere effetti sui modi di imputazione della pena e sugli effetti penali come l'accesso a benefici
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme invocate come motivi di cassazione per violazione di norme penali (lett. b) e per contraddittorietà o illogicità della motivazione (lett. e))
Richiamato in relazione agli effetti del cumulo/unificazione delle pene e alla necessità di valutare la continuazione per escludere o limitare effetti penalmente sfavorevoli
Riferito con riguardo alla disciplina dell'unificazione delle circostanze/condanne e ai suoi effetti su benefici futuri come la liberazione condizionale
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione dell'impugnazione (limiti del motivo riprodotto nel ricorso)
Massime di principio
- L'interesse a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva sussiste anche quando il riconoscimento non comporti una immediata riduzione della pena: può infatti incidere sull'attribuzione della pena tra diverse condanne e sull'accesso a benefici (es. liberazione condizionale)
- La natura fittizia dell'unità giuridica del reato continuato impone che i fatti siano riconsiderati per inquadrarli in un disegno unitario; questa riconsiderazione può essere rilevante anche dopo l'espiazione delle pene
- La determinazione della durata dell'isolamento diurno è competenza del giudice dell'esecuzione e non dell'organo della Procura generale: un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura non elimina l'interesse del condannato a che tale determinazione sia pronunciata dal giudice dell'esecuzione
- Un provvedimento favorevole emesso da organi dell'esecuzione (es. cumulo disposto dal Procuratore generale) può essere suscettibile di modifica o revoca; ciò non preclude l'interesse del condannato a ottenere pronunce giudiziali definitive sulla continuazione
- In presenza di dubbi sull'ammissibilità per 'carenza di interesse' di una domanda esecutiva, è corretto valutare gli effetti concreti e potenziali sui benefici e sulle conseguenze di lungo periodo prima di dichiarare l'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8734/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8736/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →