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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12782/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla TARSU per gli anni 2010 e 2011, notificati dalla società resistente. La Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché non era possibile verificare la data di notificazione degli avvisi e, quindi, il rispetto del termine di impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato la decisione, ritenendo che il timbro datario sugli atti fosse un protocollo interno della contribuente e non provasse la notificazione. Con quattro motivi di ricorso per cassazione, il primo dei quali ritenuto assorbente, la contribuente ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha sostenuto che con il ricorso di primo grado era stata prodotta la copia della relata meccanografica di spedizione, proveniente dalla stessa società notificante e allegata agli avvisi, dalla quale risultava la consegna delle raccomandate all’agente postale il 3 novembre 2015; il timbro apposto dalla contribuente indicava la ricezione il 4 novembre 2015. Poiché il ricorso introduttivo era stato proposto il 21 dicembre 2015, la ricorrente sosteneva che il termine di sessanta giorni fosse rispettato, assumendo rilevante la data di spedizione anche indipendentemente da quella di effettiva ricezione. Gli altri tre motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: dalla copia della relata di spedizione delle raccomandate, documento proveniente dalla società resistente e non specificamente contestato, risultava la consegna degli avvisi all’agente postale il 3 novembre 2015. Considerata la proposizione del ricorso il 21 dicembre 2015, la Corte ha ravvisato concordanti elementi presuntivi del rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    dal documento proveniente dalla parte intimata ed annesso agli avvisi di accertamento, consistente nella copia della relata di spedizione delle raccomandate, sul cui contenuto non risultanò essere state svolte contestazioni, emerge che gli avvisi stessi sono stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata il 3 novembre 2015 sicchè, considerato che il ricorso è stato proposto il 21 dicembre 2015, appaiono sussistenti concordanti elementi presuntivi che inducono a ritenere rispettato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

    La data di consegna all’agente postale per la spedizione, risultante dalla relata non contestata proveniente dalla parte notificante, può costituire, insieme alla data di proposizione del ricorso, elemento presuntivo concordante per ritenere rispettato il termine di sessanta giorni per impugnare.

  • art. 115 c.p.c.

    dal documento proveniente dalla parte intimata ed annesso agli avvisi di accertamento, consistente nella copia della relata di spedizione delle raccomandate, sul cui contenuto non risultanò essere state svolte contestazioni, emerge che gli avvisi stessi sono stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata il 3 novembre 2015 sicchè, considerato che il ricorso è stato proposto il 21 dicembre 2015, appaiono sussistenti concordanti elementi presuntivi che inducono a ritenere rispettato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

    La Corte fonda la valutazione sulla documentazione acquisita al giudizio e sul fatto che il contenuto della relata prodotta, proveniente dalla parte intimata, non risultava contestato.

  • art. 116 c.p.c.

    dal documento proveniente dalla parte intimata ed annesso agli avvisi di accertamento, consistente nella copia della relata di spedizione delle raccomandate, sul cui contenuto non risultanò essere state svolte contestazioni, emerge che gli avvisi stessi sono stati consegnati all’agente postale per la spedizione a mezzo raccomandata il 3 novembre 2015 sicchè, considerato che il ricorso è stato proposto il 21 dicembre 2015, appaiono sussistenti concordanti elementi presuntivi che inducono a ritenere rispettato il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

    La relata non contestata e le date che se ne ricavano possono essere valutate come elementi presuntivi concordanti ai fini dell’accertamento della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il primo motivo, che assume valenza assorbente degli altri motivi proposti, la contribuente deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

    La disposizione è indicata quale base processuale del motivo con cui la contribuente ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento; la Corte ha accolto tale motivo in relazione alla mancata considerazione della relata di spedizione.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione tributaria, la relata di spedizione delle raccomandate, proveniente dalla parte notificante e non contestata nel suo contenuto, può costituire elemento probatorio rilevante per accertare la data di consegna degli atti all’agente postale.
  • La tempestività dell’impugnazione può essere desunta da concordanti elementi presuntivi ricavati dalla data di consegna dell’atto all’agente postale per la spedizione e dalla data di proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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