Cassazione Penale, Ordinanza n. 06412/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione e per il reato relativo all'uso/messa in commercio di prodotti con segni mendaci. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla ricettazione, sostenendo in sostanza che mancasse la prova della consumazione del reato presupposto e che i barili/bombole si trovassero presso la ditta a titolo di deposito, con obbligo di restituzione ai legittimi proprietari. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti: ha valorizzato il rinvenimento presso la ditta amministrata dall'imputato di barili con marchi di altre aziende, la provenienza da soggetti privati che se ne erano impossessati senza titolo, e la circostanza che alcuni beni fossero già caricati su un furgone e pronti per l'immissione nel mercato. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto logicamente fondati gli indici del dolo ricavati dall'alterazione/contraffazione dei contenitori e dalla mancanza di spiegazioni plausibili sulla provenienza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla prova del reato di cui all'art. 517 c.p., ma la censura è stata definita manifestamente infondata, perché smentita dagli atti e dalla sentenza impugnata, che richiamava l'esplosione di una bombola contenente gas prodotto dall'imputato ma recante marchi di aziende diverse, quale segno della disponibilità e messa in commercio di beni di illecita apprensione. Con il terzo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha osservato che le attenuanti generiche risultavano già concesse in appello e che la doglianza sulla rinnovazione era generica, non essendo stata indicata in modo specifico la decisività dell'ulteriore istruttoria richiesta, a fronte di una motivazione complessiva che già contrastava tale istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della sola parte civile ENI S.p.A., liquidandole in euro 945,00 oltre accessori di legge, rigettando invece la richiesta di rifusione avanzata dalla parte civile Butan Gas S.p.A. La declaratoria di inammissibilità è stata motivata dalla manifesta infondatezza o genericità dei motivi e, per il primo motivo, dal tentativo di sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ha ribadito che la prova del reato può desumersi dal rinvenimento di beni con marchi altrui, dalla loro provenienza da soggetti privati non legittimati e da indici univoci di consapevolezza dell'illecita provenienza.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla contestazione per uso/commercio di prodotti con segni mendaci; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché smentita dagli atti e dalla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamati per il rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione; nel relativo procedimento, in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato, può disporsi la condanna alle spese in favore della parte civile che abbia svolto un'effettiva attività difensiva.
Richiamato solo implicitamente nel tema della valutazione della prova e della ricostruzione dei fatti; la Corte riafferma che la lettura del compendio probatorio è riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle prove, poiché tali apprezzamenti appartengono in via esclusiva al giudice di merito.
- La ricettazione può essere provata anche attraverso indici fattuali univoci, quali il rinvenimento del bene presso il soggetto imputato, l'assenza di una spiegazione plausibile sulla provenienza e la presenza di alterazioni o contraffazioni idonee a dimostrare la consapevolezza dell'illecita provenienza.
- La circostanza che il bene si trovi presso il soggetto imputato a titolo di deposito non esclude di per sé la responsabilità, se altri elementi dimostrano disponibilità, apprensione sine titulo e destinazione alla commercializzazione.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile o manifestamente infondata quando mira, in realtà, a contestare il giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito e risulta smentita dalla motivazione della decisione impugnata.
- Le attenuanti generiche non possono dirsi negate quando risultano già riconosciute nella decisione di merito; una censura in tal senso è infondata se contraddetta dal contenuto della sentenza.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in cassazione è censurabile solo se la parte indica in modo specifico la decisività dell'incombente richiesto; in difetto, la doglianza è generica.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile presuppone che quest'ultima abbia svolto un'attività difensiva effettiva e non meramente formale, idonea a contrastare il ricorso.
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