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Sentenza

Sentenza n. 4856/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento: dell’atto prot. n. 20937 del 4 febbraio 2025, con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali ha determinato «con riferimento al “S.S. 675 Umbro laziale. Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est - Civitavecchia. 1° stralcio Monte Romano Est – Tarquinia” che le condizioni ambientali […] B3 […] sono ottemperate»; dell’atto prot. 7961 del 17 gennaio 2025, con cui il Ministero della cultura – Dipartimento generale archeologia belle arti e paesaggio ha espresso «la seguente valutazione: Per quanto attiene alle condizioni ambientali […] B.3, […] giudicate non ottemperate e/o parzialmente da ottemperare, nel precedente parere prot. n. 26964/2024, l’ottemperanza si ritiene accertata»; del parere endoprocedimentale prot. n. 20775 del 23 dicembre 2024 della Soprintendenza ABAP di Viterbo e dell’Etruria meridionale, richiamato nell’atto prot. 7961 del 17 gennaio 2025; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziali, ancorché di estremi sconosciuti, laddove lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202504429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti ministeriali che hanno dichiarato ottemperata la condizione ambientale B3 relativa alla compensazione paesaggistica prevista nell’ambito della VIA per la tratta Monte Romano Est–Tarquinia della SS 675 Umbro Laziale, nonché il parere endoprocedimentale della Soprintendenza.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori dell’opera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato gli atti con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura hanno ritenuto ottemperata la condizione ambientale B3, consistente nell’individuazione di un’area paesaggisticamente degradata da riqualificare a fini compensativi. Ha dedotto violazione dei principi di buona fede e collaborazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che il Ministero della Cultura avrebbe inizialmente valutato erroneamente una proposta relativa al reimpianto di 481 ulivi, anziché quella concernente la riqualificazione di un’area comunale destinata ad Agri nido; che il Comune sarebbe stato escluso dal procedimento, nonostante la compensazione riguardasse il suo territorio; che non sarebbe stata considerata un’ulteriore proposta comunale relativa alla riqualificazione di un fabbricato urbano già parzialmente finanziata; che sarebbe stata erroneamente affermata l’inesistenza di aree paesaggisticamente degradate; e che la scelta finale di riqualificare circa 5.000 mq di area boschiva con strutture archeologiche non sarebbe stata idonea a soddisfare la prescrizione compensativa. Ha chiesto l’annullamento degli atti e il coinvolgimento del Comune nella scelta della misura compensativa, ovvero l’annullamento con effetti conformativi. ANAS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di un precedente atto che aveva ritenuto non ottemperata la prescrizione rispetto alla proposta dell’Agri nido.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità di ANAS, ritenendo che il precedente atto non fosse lesivo della posizione fatta valere dal Comune, poiché non aveva realmente esaminato la proposta comunale, essendo incorso in un travisamento delle proposte progettuali. Nel merito, ha respinto integralmente il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che la valutazione della misura compensativa rientrasse nell’ampia discrezionalità amministrativa e istituzionale delle amministrazioni competenti in materia di VIA. In assenza di una specifica previsione nelle condizioni ambientali originarie, non impugnate, non sussisteva un obbligo di coinvolgere il Comune nella scelta o nella valutazione della misura compensativa, né la precedente collaborazione del Comune alla proposta dell’Agri nido vincolava ANAS o le amministrazioni competenti a mantenere quella soluzione. Le amministrazioni non erano inoltre tenute a esaminare o preferire ogni alternativa prospettata dal Comune. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di VIA è ammesso solo in presenza di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Sebbene fosse inizialmente intervenuto un travisamento, il TAR ha ritenuto che esso fosse stato successivamente superato e che la scelta finale di riqualificare l’area boschiva di circa 5.000 mq, caratterizzata dalla presenza di significative strutture archeologiche non valorizzate, non presentasse profili di irragionevolezza o arbitrarietà. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di aggiornamento della valutazione di impatto ambientale presentata da ANAS.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    È richiamata quale base del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con decreto ministeriale, accompagnato da condizioni ambientali.

  • artt. 21 e 146 d.lgs. 42/2004

    Sono richiamati dalla Soprintendenza come disposizioni applicabili ai lavori da realizzare in area sottoposta a tutela paesaggistica.

Massime di principio

  • La valutazione della misura compensativa prescritta nell’ambito di una procedura di VIA rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa e istituzionale dell’amministrazione, poiché implica la ponderazione di interessi pubblici e privati e non costituisce una mera valutazione tecnica oggettivamente misurabile.
  • In assenza di una specifica previsione contenuta nelle condizioni ambientali originarie, il Comune sul cui territorio deve essere realizzata la compensazione non ha un diritto alla partecipazione nella fase deliberativa di individuazione della misura compensativa, né può imporre la preferenza per un progetto da esso proposto.
  • La collaborazione del proponente con un ente locale nella predisposizione di una prima proposta compensativa non vincola il proponente o le amministrazioni competenti a mantenere tale soluzione quando la proposta venga successivamente superata.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni amministrative compiute nell’ambito della VIA soltanto in presenza di evidenti profili di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o errore di fatto; la mera esistenza di alternative progettuali prospettate dagli interessati non dimostra l’illegittimità della scelta effettuata.
  • Un travisamento iniziale delle proposte progettuali non comporta l’illegittimità definitiva dell’azione amministrativa quando risulti successivamente superato e la decisione finale sia sorretta da una valutazione non irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàVincoli e piani paesaggistici
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

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