Cassazione Penale, Sentenza n. 45199/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli dell'8/7/2024 che lo ha condannato, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per reati riconosciuti con concordato sulla pena; deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 545-bis c.p.p.) e vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe considerato che, se l'imputato fosse stato presente al momento della lettura del dispositivo, avrebbe potuto richiedere la sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. Sostiene inoltre che parte e difensore erano presenti all'udienza camerale e si erano allontanati solo dopo la riserva della decisione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che il procedimento fosse stato definito in appello con accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia ai motivi, senza che risultasse nel patto ratificato o nel verbale d'udienza una richiesta di sostituzione della pena. È stato ricordato che la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive è discrezionale e non un diritto dell'imputato; il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta delle parti (salvo le limitate ipotesi previste dall'art. 597, comma 5, c.p.p.). La Corte d'Appello aveva inoltre motivato che le finalità di rieducazione e prevenzione non risultavano conseguibili mediante pena sostitutiva nel caso concreto e che tale sostituzione non era parte dell'accordo. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di patteggiamento in appello; nel caso di concordato sulla pena, gli effetti e i limiti dell'accordo sono vincolanti e non possono essere integrati d'ufficio dal giudice con misure non richieste dalle parti.
Norma richiamata nel ricorso come presunta violata; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché l'assenza di una richiesta formale di pena sostitutiva nel patto o nel verbale escludeva l'intervento del giudice.
art. 58 legge 24/11/1981 n. 689 (poi sostituito)
"il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
Stabilisce il potere discrezionale del giudice di applicare pene sostitutive: non è un diritto dell'imputato ottenere la sostituzione; il giudice valuta rieducazione e prevenzione e può negare la sostituzione se sussistono fondati motivi.
art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022
Richiamato come norma che ha sostituito l'art. 58 della legge 689/1981, confermando la discrezionalità del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive secondo i criteri previsti.
Indica i limiti del potere del giudice di applicare d'ufficio certe misure in sede di appello; la giurisprudenza interpreta questa disposizione come eccezione alla regola che impedisce l'applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive in assenza di richiesta delle parti.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
artt. 56, 575, 577, 582, 585 c.p. e art. 4 legge 18/4/1975 n. 110
Norme sostanziali richiamate nella sentenza di merito per la configurazione dei reati contestati (tentato omicidio, lesioni aggravate, porto di arma). Sono i reati per i quali il ricorrente è stato condannato nel procedimento di merito.
giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, "Cruz")
La Corte ha richiamato un precedente secondo cui il giudice di appello non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta specifica e motivata richiesta in tal senso.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive è un potere discrezionale del giudice e non un diritto automatico dell'imputato.
- In caso di concordato sulla pena (art. 599-bis c.p.p.) con rinuncia ai motivi, il giudice non può applicare d'ufficio pene sostitutive se non è stata espressamente richiesta dalle parti o prevista nell'accordo.
- Per ottenere una pena sostitutiva il difensore o l'imputato devono formulare una richiesta esplicita e motivata in udienza o nell'atto processuale; la semplice presenza all'udienza o l'allontanamento non sostituiscono tale richiesta.
- Il giudice, nel valutare la possibilità di sostituire la pena, deve motivare in termini di rieducazione e prevenzione della commissione di nuovi reati tenendo conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; se tali criteri non risultano soddisfatti, la sostituzione può essere legittimamente negata.
- L'ambito del potere sostitutivo del giudice in appello è limitato dalle previsioni del codice di procedura penale (art. 597, comma 5) e dalla necessità di rispetto del principio devolutivo dell'appello.
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