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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34820/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore cessionario nei confronti della debitrice principale e della società garante. In appello, la garante ha ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Pisa, con revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla garante. L’istituto di credito, tramite mandataria, ha quindi proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. deducendo due censure: (1) violazione dell’art. 32 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la clausola di foro contenuta nella fideiussione individuasse come competenti il tribunale della filiale della banca e quello della sede legale, senza considerare che, per la garanzia, la competenza territoriale andava collegata al rapporto principale e che il contratto di finanziamento non conteneva un foro convenzionale; (2) violazione dell’art. 20 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuare il foro competente a Pisa, trascurando che, al momento della scadenza dell’obbligazione e del ricorso monitorio, il credito era già stato ceduto e notificato alla cessionaria, con conseguente rilevanza della sede del cessionario per il foro del luogo di adempimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza e ha accolto entrambi i motivi congiuntamente. Ha affermato che la clausola di foro nel contratto di fideiussione non aveva carattere esclusivo; pertanto, dovevano applicarsi i fori legali. Ha inoltre precisato che, in caso di cessione del credito opponibile al debitore, ai fini dell’art. 20 c.p.c. il domicilio del cessionario rileva solo se la cessione è stata conclusa e notificata prima della scadenza dell’obbligazione; poiché nella specie la cessione era stata perfezionata e resa opponibile nel 2012 e il credito era scaduto nel 2015, la competenza territoriale si radicava in Firenze. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la competenza del Tribunale di Firenze è stata affermata, con rinvio alla decisione di merito per le spese.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è lo strumento di impugnazione esperibile avverso la decisione che declina la competenza territoriale e revoca il decreto ingiuntivo, anche se pronunciata in grado di appello.

  • art. 32 c.p.c.

    La clausola di foro pattizia nel contratto di fideiussione è stata valutata nel senso che non risultava esclusiva, mancando una previsione espressa in tal senso.

  • art. 5 c.p.c.

    Per l’individuazione della competenza rileva la situazione esistente al momento determinante secondo i criteri legali, non essendo sufficiente una diversa prospettazione del rapporto principale se incompatibile con il dato temporale della cessione del credito.

  • art. 20 c.p.c.

    Nel foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, la sede del creditore cessionario assume rilievo solo se la cessione sia stata conclusa e notificata prima della scadenza dell’obbligazione; altrimenti conta il domicilio del cedente al tempo della scadenza.

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    Per i debiti portabili il luogo di adempimento è rilevante ai fini della competenza territoriale, unitamente al criterio del foro ex art. 20 c.p.c.

Massime di principio

  • La sentenza che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale e revoca il decreto deve essere impugnata con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., perché la causa trasmigrata davanti al giudice competente diventa un ordinario giudizio di cognizione sul credito.
  • Una clausola di foro inserita in un contratto di fideiussione non è esclusiva se dal testo non risulta in modo espresso e univoco la volontà delle parti di derogare in via esclusiva ai fori legali.
  • Ai fini dell’art. 20 c.p.c., quando il credito sia stato ceduto e la cessione sia opponibile al debitore, il domicilio del cessionario rileva per il foro competente solo se la cessione sia stata conclusa e notificata prima della scadenza dell’obbligazione; in caso contrario assume rilievo il domicilio del cedente al momento della scadenza.
  • La determinazione della competenza territoriale in materia di obbligazioni deve tenere conto del momento della scadenza del credito e della situazione soggettiva del creditore in tale momento, soprattutto se interviene una cessione del credito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneCessione del creditoMora
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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