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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11802/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice. Con l'unico motivo ha denunciato l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, contestando quindi la tenuta logico-argomentativa della decisione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su argomentazioni di mero fatto, sostanzialmente riproduttive delle censure già formulate in appello e già disattese, e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua nel valorizzare la mancata consegna delle scritture contabili al curatore, ascrivibile a titolo di colpa all'amministratore della società fallita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sull'elemento soggettivo non era deducibile in sede di legittimità perché introduceva questioni di fatto e riproponeva in modo aspecifico motivi già esaminati e respinti in appello. Ha inoltre escluso vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ritenendo congrua la ricostruzione della responsabilità dell'imputato per la mancata consegna delle scritture contabili al curatore in relazione al ruolo di amministratore della società fallita. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio denunciabile in cassazione riguarda la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non consente, però, di veicolare una rivalutazione del merito o questioni di puro fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile, sotto il profilo del vizio di motivazione, una censura che si risolva in una mera ricostruzione alternativa dei fatti o nella riproposizione pedissequa di motivi di appello già esaminati e respinti.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, assolvendo alla funzione di critica argomentata e non limitandosi a contestazioni aspecifiche.
  • La motivazione è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. solo quando presenti effettivi profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, non quando il ricorrente prospetti una diversa lettura del compendio probatorio.
  • In tema di bancarotta semplice, la mancata consegna delle scritture contabili al curatore può essere valorizzata come elemento fattuale idoneo a fondare la responsabilità dell'amministratore della società fallita, se congruamente motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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