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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19144/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi principali: 1) violazione del diritto di partecipazione perché l'udienza di appello si è svolta in sua assenza nonostante fosse detenuto e non avesse rinunciato a comparire; 2) vizio di contraddittorietà della sentenza di primo grado rispetto al dispositivo in ordine al riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità (discordanza interna tra motivazione e dispositivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha rilevato che l'appello camerale (esito di giudizio abbreviato) non richiede la presenza dell'imputato salvo che questi non manifesti espressamente la volontà di comparire; la mera detenzione non impedisce la trattazione se non vi è richiesta di partecipazione. Sul secondo motivo ha confermato che l'attenuante del fatto di particolare tenuità era già riconosciuta dal primo giudice e che la Corte di appello ha correttamente escluso l'aumento di pena per la recidiva, riducendo la pena (già determinata in appello in dieci mesi di reclusione e 200 euro di multa). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. l. 18/12/2020 n.176)

    Norma richiamata per la procedura: ammissione della trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10/10/2022 n.150 (come modificato dal d.l. 30/12/2023 n.215, conv. l. 23/02/2024 n.18)

    Richiamata per l'applicabilità delle disposizioni procedurali sulla trattazione scritta in Cassazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo relativo al reato di ricettazione: la Corte osserva che la fattispecie richiamata dal Tribunale (quarto comma) non costituisce un delitto autonomo rispetto al primo comma; la Corte d'appello ha giustamente escluso l'aumento di pena per la recidiva e riconosciuto l'attenuante della particolare tenuità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma equitativa alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, Costantino, Rv. 282806

    Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021

    Giurisprudenza richiamata (in senso contrario a quanto dedotto dalla difesa per il giudizio ordinario): la presenza dell'imputato viene sempre verificata nel giudizio ordinario, ma la regola non si applica automaticamente al giudizio camerale di appello.

  • Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836

    Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010

    Principio secondo cui nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria se non vi sia manifestazione espressa della volontà di partecipare.

  • Sez. U., n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251272

    Sez. U., n. 4694 del 27/10/2011

    Principio che la richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto può desumersi anche da facta concludentia e da indicazioni del difensore; nel caso concreto non risultava alcuna richiesta dal detenuto.

  • Sez. U., n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003

    Sez. U., n. 9567 del 21/04/1995

    Giurisprudenza di lungo corso richiamata in tema di corretta interpretazione della fattispecie di ricettazione e del trattamento delle circostanze attenuanti connesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello camerale (esito di giudizio abbreviato) la presenza dell'imputato non è necessaria se questi non manifesta espressamente la volontà di partecipare; lo stato di detenzione di per sé non obbliga la sospensione o la rinvio dell'udienza.
  • La richiesta di partecipazione del detenuto può essere desunta anche da comportamenti o comunicazioni (facta concludentia) e da atti del difensore; in assenza di tale manifestazione la mancata presenza non costituisce vizio.
  • Quando il primo grado ha già riconosciuto un'attenuante e la pena è stata determinata sotto il minimo legale previsto per il reato, la Corte d'appello può confermare l'attenuante e correggere eventuali errori di qualificazione (es. trattamento della recidiva come circostanza autonoma).
  • Ricorsi in Cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); è importante valutare preliminarmente la fondatezza giuridica delle questioni prospettate.
  • Nel formulare impugnazioni è essenziale distinguere tra le regole applicabili al giudizio ordinario e quelle del giudizio camerale; argomentazioni pertinenti per un rito possono non esserlo per l'altro.

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