Cassazione Civile, Ordinanza n. 18316/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in relazione a quattro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2014-2017, concernenti operazioni oggettivamente inesistenti. Con l'unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando la nullità della sentenza impugnata perché, pur correttamente intestata, riguardava in realtà un diverso procedimento: la decisione faceva riferimento a soggetti, atti impositivi e questioni di fatto e di diritto estranee alla controversia decisa in primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha rilevato che la sentenza impugnata, pur formalmente riferita alla controversia tra le parti, riguardava in realtà altra causa, con diverso oggetto e diversi elementi fattuali e giuridici. Ha quindi dichiarato la nullità della decisione di appello per difetto di corrispondenza tra la sentenza e la controversia effettivamente decisa, ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione della nullità della sentenza per violazione di norme processuali è veicolata come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 4.
art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve riguardare la controversia effettivamente proposta e decisa; la difformità tra il provvedimento e il procedimento cui si riferisce integra nullità.
La parte resistente si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale.
Massime di principio
- È nulla la sentenza che, pur correttamente intestata, risulti riferita a una controversia diversa da quella effettivamente trattata e decisa, poiché manca la corrispondenza tra il provvedimento e l'oggetto del giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di nullità della sentenza per erronea riferibilità a un diverso procedimento può essere fatta valere come vizio processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- La parte che deduce la nullità deve indicare in modo autosufficiente gli elementi che dimostrano l'erronea identificazione della controversia, consentendo alla Corte di verificare la difformità tra sentenza e giudizio di merito.
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