Cassazione Penale, Sentenza n. 00857/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il motivo in via parziale: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca del telefono Samsung Galaxy S8 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cuneo (diverso G.U.P.) perché fornisca motivazione funditus sulle ragioni della ritenuta strumentalità del cellulare rispetto ai fatti contestati. Il resto della sentenza (patteggiamento e pena) è stato confermato implicitamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca disposta d'ufficio dal GUP del Tribunale di Cuneo sul telefono cellulare (Samsung Galaxy S8) per carenza di motivazione specifica circa la strumentalità del bene rispetto ai reati (concorso in furto aggravato e rapina aggravata). Il ricorso deduce illegittimità della confisca per mancata argomentazione funditus, richiamando violazioni di norme procedurali relative alla motivazione (art. 606 c.p.p., in riferimento agli artt. 125 c.3 e 240 c.p., nonché art. 448 c.2‑bis c.p.p.).
Norme richiamate
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per giustificare la trattazione del ricorso con procedura camerale non partecipata; contesto procedurale del giudizio di cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso in Cassazione; utilizzate per formulare il motivo relativo all'illegittimità della motivazione della confisca.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato in riferimento ai requisiti di motivazione del provvedimento; richiamato per sostenere la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Prevede la confisca dei beni usati per commettere reati; la Corte afferma che, anche nel patteggiamento, l'applicazione della confisca obbliga il giudice a motivare in modo approfondito la specifica strumentalità del bene.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale per i vizi deducibili nel ricorso; indicato come base per impugnare la confisca per difetto di motivazione.
Norma relativa all'attenuante riconosciuta nel patteggiamento; citata in motivazione della pena ma non centrale rispetto alla questione della confisca.
Massime di principio
- Nel patteggiamento la motivazione può essere sintetica per la pena, ma non per la confisca: il giudice deve motivare approfonditamente la specifica strumentalità del bene oggetto di ablazione.
- La mera affermazione che un bene era 'usato per commettere i reati' non è sufficiente; occorre argomentare in concreto il rapporto funzionale tra il bene (es. telefono) e la realizzazione delle condotte criminose.
- Se la confisca riguarda dispositivi elettronici è necessario valutare struttura e funzione del dispositivo e produrre elementi che colleghino il suo utilizzo ai fatti contestati (es. dati, comunicazioni, geolocalizzazione o uso operativo nel reato).
- La parte che ritiene carente la motivazione può proporre ricorso per cassazione deducendo specificamente l'illegittimità del provvedimento di confisca ai sensi degli artt. 606 e correlati; la Corte può annullare soltanto la parte viziata e disporre rinvio per nuovo esame.
- In sede di rinvio il giudice distinto dovrà motivare 'funditus' (in modo completo) la ritenuta strumentalità o, in mancanza, non disporre la confisca obbligatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00672/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00674/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00675/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00676/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00677/2026 del 09/01/2026
- Sentenza penale · 9 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00678/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →