Cassazione Penale, Ordinanza n. 22213/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha dedotto un vizio di motivazione e di diritto, sostenendo che il giudice avrebbe trascurato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per accertare l'unicità del disegno criminoso: la parziale omogeneità delle condotte, la contiguità tra gli illeciti e, soprattutto, lo stato di tossicodipendenza, indicato come fattore unificatore delle condotte. La Corte ha esaminato il motivo alla luce dei principi secondo cui la continuazione richiede una verifica rigorosa e concreta della programmabilità ab origine dei reati successivi, e ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo adeguato l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso, valorizzando l'eterogeneità di alcuni reati, la diversità del modus operandi, dei luoghi, dei tempi e dei correi, nonché l'assenza di una relazione documentabile tra i fatti e la tossicodipendenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fatto buon governo dei principi in tema di continuazione, avendo esaminato analiticamente le sentenze pregresse e spiegato, con motivazione logica e non contraddittoria, perché non fosse ravvisabile un'unica e anticipata deliberazione criminosa. Ha inoltre ribadito che la tossicodipendenza può essere valutata come possibile elemento di collegamento solo se emerga una concreta relazione con i reati e se ricorrano le altre condizioni per il riconoscimento della continuazione; nel caso concreto tale relazione è stata esclusa motivatamente. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione deve valutare specificamente la tossicodipendenza come possibile elemento idoneo a giustificare una programmazione unitaria, ma solo se collegata ai reati e se ricorrono le condizioni per la continuazione.
La continuazione presuppone l'unicità del disegno criminoso, da accertarsi in concreto mediante verifica della preventiva programmazione dei reati successivi.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso per colpa.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, un accertamento rigoroso e concreto dell'unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente la sola omogeneità dei reati o la loro contiguità spazio-temporale.
- Gli indici sintomatici della continuazione, quali omogeneità delle violazioni, vicinanza temporale, modalità esecutive e presenza di un fattore comune, hanno valore soltanto indiziario e non bastano, da soli, a dimostrare la preventiva deliberazione unitaria.
- Lo stato di tossicodipendenza può rilevare ai fini della continuazione solo se specificamente correlato ai singoli reati e se risulta, in concreto, capace di spiegare una programmazione unitaria delle condotte.
- La valutazione della sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione congrua, logica e priva di travisamenti di fatto.
- In sede esecutiva, il giudice può legittimamente escludere la continuazione valorizzando la parziale eterogeneità dei reati, la diversità del modus operandi, dei luoghi, dei tempi e dei concorrenti nei singoli episodi.
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