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Sentenza

Sentenza del 15/12/2024 n. 32633 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale di merci importate da Paesi extra-UE. Con processo verbale di constatazione del 3 giugno 2011, le Dogane di Varese contestarono a PRECA BRUMMEL di non averli inclusi nel valore dichiarato; seguirono un avviso di accertamento e un atto di contestazione. La CTP di Vicenza accolse il ricorso della società; la CTR del Veneto, con sentenza n. 93/29/14 del 21 gennaio 2014, rigettò sia l’appello dell’Agenzia sia quello incidentale della società. La Cassazione, con ordinanza n. 25076 del 2019, cassò con rinvio; in riassunzione, la CTR accolse il ricorso dell’Agenzia e rigettò l’appello incidentale della società. PRECA BRUMMEL ha quindi proposto due motivi: (1) violazione della normativa doganale, contestando che le royalties fossero imponibili in assenza dei presupposti per considerarle condizione della vendita; (2) violazione dell’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente e dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché la CTR, sulla base dei contratti e del Codice di condotta imposto al produttore, ha accertato un potere effettivo della licenziante di controllo e orientamento sulla produzione, non limitato alla verifica qualitativa; tale accertamento di fatto non può essere rivalutato in Cassazione. Il controllo sul produttore è stato ritenuto idoneo a dimostrare che il pagamento delle royalties era condizione della vendita e quindi a giustificarne l’inclusione nel valore doganale. Il secondo motivo è infondato: la CTR ha escluso l’esimente per obiettiva incertezza, anche considerando che la disciplina era risalente al 2007; l’incertezza rilevante deve essere oggettiva e inevitabile, non meramente soggettiva o dovuta a un’erronea interpretazione. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 71 del Codice doganale dell’Unione, Regolamento (UE) n. 952/2013

    Il Codice doganale dell'Unione Europea ( Reg. UE 952/2013 ) prevede, d'altronde, che le royalties devono essere incluse nel valore doganale dei prodotti importati se il compratore è tenuto a pagarle, direttamente o indirettamente, come "condizione della vendita", nella misura in cui le stesse non siano già state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare e purché si riferiscano alle merci oggetto di valutazione ( art. 71 Cdu ).

    Le royalties riferite alle merci importate si aggiungono al valore doganale quando sono dovute, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita e non sono già comprese nel prezzo.

  • Art. 143, paragrafo 1, lettera e), del DAC (Regolamento di applicazione del Codice doganale)

    A proposito del controllo rilevante ai fini della presente controversia, va osservato che l'art. 23 D.A.C. all'art. 143, paragrafo 1, lett. e) prevede che "si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda".

    Il controllo rilevante ai fini doganali può essere giuridico o di fatto e non richiede una costrizione formale: è sufficiente anche un potere concreto di orientare il produttore.

  • Art. 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997

    La CTR, quale giudice del rinvio, ha motivato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente, valorizzando la connotazione risalente della disciplina (2007). Detta motivazione è idonea a corroborare la ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dell'esimente invocata.

    L’esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza non opera per il solo fatto che il contribuente abbia interpretato diversamente la disciplina; nel caso concreto, la risalenza della normativa ha contribuito a escludere l’incertezza oggettiva.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per stabilire se le royalties siano soggette a dazi, occorre verificare che si riferiscano alle merci importate, non siano già incluse nel prezzo e siano dovute come condizione della vendita.
  • La condizione della vendita può risultare anche da un controllo indiretto del licenziante sul produttore: sono rilevanti poteri effettivi di costrizione o orientamento, ricostruiti esaminando nel loro complesso contratti e condotte.
  • Una verifica meramente qualitativa dei prodotti non equivale necessariamente a controllo sul produttore; possono invece essere decisivi obblighi imposti al produttore, controlli sul loro rispetto e vincoli che condizionano la scelta dei fornitori.
  • In Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei contratti già apprezzati dal giudice di merito, se la censura si risolve in una diversa ricostruzione della vicenda.
  • L’esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza richiede un’incertezza normativa oggettiva e inevitabile sul contenuto o sull’applicazione della norma; non bastano l’ignoranza incolpevole, l’errore interpretativo del contribuente o il dubbio soggettivo.

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