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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12634/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rogito di compravendita di un immobile nel quale gli acquirenti avevano accollato un mutuo gravato da agevolazioni già fruite. Secondo i giudici di merito, il notaio che aveva ricevuto l'atto avrebbe omesso di avvertire gli acquirenti che non possedevano i requisiti soggettivi per conservare quelle agevolazioni e che, quindi, la banca avrebbe potuto richiederne la restituzione. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento di cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Roma, quale giudice del rinvio, ha ritenuto non prescritto il credito risarcitorio e ha condannato il notaio a rimborsare agli acquirenti quanto da essi richiesto in restituzione dalla banca mutuante. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione sulla causalità tra omissione informativa e danno; (2) violazione delle norme su onere della prova, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e prestazione professionale, per non avere la Corte verificato se gli acquirenti avrebbero conseguito con ragionevole certezza una situazione economicamente più vantaggiosa in caso di diligente adempimento; (3) e (4) censura sulla decorrenza della prescrizione e sul momento di conoscibilità del danno, deducendo travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c.; (5) censura sulla decorrenza della rivalutazione e sulla quantificazione del danno. La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il giudice di rinvio, pur avendo affrontato la prescrizione, avrebbe dovuto accertare anche l'effettiva esistenza del nesso causale tra l'inadempimento del notaio e il danno lamentato, nesso che non risultava affatto verificato, e ha ribadito che tale prova incombe sul danneggiato; ha invece dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; il quinto motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, perché proceda all'accertamento mancante sul nesso causale tra l'inadempimento professionale e il danno e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi relativi a prescrizione e travisamento della prova sono stati respinti in rito per inammissibilità, mentre il quinto è stato assorbito. Non vi è stata una decisione definitiva sul merito della domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza assoluta di motivazione è denunciabile come nullità della sentenza

  • art. 360 c.p.c.

    consente di censurare la nullità della sentenza per vizi motivazionali radicali

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il nesso causale tra inadempimento e danno grava sul danneggiato

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte valorizza soprattutto la necessità della prova del nesso causale e del danno

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prestazione professionale

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    richiamato come parametro di diligenza professionale del notaio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità contrattuale da inadempimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza

  • art. 2935 c.c.

    richiamato in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in tema di prescrizione ordinaria

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza non può risolversi in una mera diversa lettura delle prove documentali

  • art. 1281 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme invocate sul danno e sulla decorrenza

  • art. 1225 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prevedibilità del danno

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di conseguenze del ritardo nell'adempimento

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa del danno

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per distinguere il travisamento della prova dall'errore revocatorio

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel quadro dei limiti del sindacato di legittimità sul travisamento del fatto probatorio

Massime di principio

  • In tema di responsabilità professionale del notaio, il danneggiato deve provare non solo l'inadempimento della prestazione, ma anche il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del professionista e il pregiudizio lamentato.
  • Il giudice di rinvio, quando sia stato chiamato a pronunciarsi su una questione rimasta assorbita o comunque non esaminata, deve completare l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria; non è sufficiente arrestarsi alla sola verifica di prescrizione o di altri profili preliminari.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove documentali sotto forma di denuncia di travisamento della prova, salvo che si sia in presenza di una svista sul fatto probatorio nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Il travisamento della prova è cosa diversa dalla diversa interpretazione del materiale istruttorio: il primo concerne un errore percettivo sul contenuto del fatto probatorio, mentre la seconda attiene al merito della valutazione ed è sottratta al controllo di cassazione.
  • La decorrenza della prescrizione del danno e l'individuazione del momento di conoscibilità dell'illecito sono questioni distinte dall'accertamento del nesso causale e non possono sostituire quest'ultimo, che resta presupposto necessario dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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