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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14450/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite riguarda la domanda, proposta dall'erede della titolare della pensione di reversibilità, di ottenere iure hereditatis la c.d. doppia annualità del rateo di pensione spettante alla defunta coniuge. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile la decadenza prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e avevano quindi dichiarato il richiedente decaduto dal diritto. In cassazione il ricorrente deduceva un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, sostenendo che la decadenza non fosse applicabile alla prestazione in esame perché la pensione già percepita dalla dante causa avrebbe avuto natura pubblica. La Corte rileva però che dalla sentenza impugnata non emergeva né la natura pubblica della pensione, né la compiuta allegazione tempestiva di tale circostanza nei precedenti gradi; osserva inoltre che la mera produzione documentale non equivale ad allegazione del fatto e che una questione nuova, implicante accertamenti di fatto e un diverso thema decidendum, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità o trasformata in una nuova causa petendi in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la statuizione di merito che aveva negato il diritto azionato per intervenuta decadenza, senza esaminare nel merito la questione sulla natura pubblica o privata della pensione originaria, ritenuta non scrutinabile in cassazione perché non adeguatamente allegata e perché prospettata come questione nuova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. n. 639/1970

    La decadenza prevista dalla norma è stata invocata dal giudice di merito come ostativa alla domanda; la Corte di cassazione non ne ha escluso in astratto l'applicabilità alla prestazione, ma ha ritenuto che la censura non fosse scrutinabile perché fondata su un fatto non adeguatamente allegato e comunque nuovo in sede di legittimità.

  • art. 3 d.lgs. lgt. n. 39/1945

    "al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato"

    La disposizione disciplina il diritto all'assegno pari a due annualità della pensione di reversibilità in caso di cessazione del diritto per nuovo matrimonio, escludendo le quote integrative a carico dello Stato.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La produzione di un documento non equivale, di per sé, all'allegazione del fatto storico che quel documento è idoneo a provare; se il fatto non è stato tempestivamente e compiutamente allegato, il giudice non ha onere di esaminarne il documento ai fini decisori.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Non è consentito in appello introdurre una nuova causa petendi fondata su circostanze o situazioni giuridiche diverse che modifichino i fatti costitutivi del diritto azionato e alterino l'oggetto sostanziale della controversia.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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