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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13838/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di tre comproprietarie/finitime che hanno chiesto il risarcimento dei danni perché, a loro dire, i vicini avevano occupato e utilizzato per intero la volumetria edificatoria riferibile alla zona di proprietà comune o comunque riferibile ai lotti interessati, impedendo loro di disporre della quota di cubatura spettante al loro fondo. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che i convenuti avessero indebitamente sfruttato l'intera volumetria del lotto originario, comprensiva anche della quota spettante al fondo finitimo, e che non fosse provata una cessione di cubatura. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato la relazione peritale: il Comune non avrebbe negato l'autorizzazione per la sola ragione dell'esaurimento delle volumetrie disponibili, e comunque non sarebbe emersa la prova che la volumetria fosse stata effettivamente utilizzata dai convenuti. Hanno inoltre denunciato una discrepanza tra le conclusioni del CTU e gli allegati, insistendo sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente veicolata come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto sia stato comunque preso in esame dal giudice di merito. Poiché la Corte territoriale aveva comunque accertato, sulla base della CTU, l'indebito sfruttamento dell'intera volumetria da parte dei convenuti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il momento in cui è stato discusso in causa.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a presidio della specificità della censura.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato per la definizione dei ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato il procedimento di definizione accelerata e la proposta di inammissibilità condivisa dalla Corte.

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    Consente la condanna a una somma ulteriore in favore della controparte in caso di responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    Prevede il pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, dovuta quando il giudizio è definito in conformità alla proposta nel procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 96 c.p.c.

    È richiamato nel complesso per la condanna per lite temeraria e per le somme ulteriori conseguenti alla definizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare il merito delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando vizi motivazionali o omesso esame di fatti decisivi, miri in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui risulta, il momento di discussione processuale e la sua decisività; la mancata considerazione di singoli elementi probatori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame delle risultanze della consulenza tecnica, potendo controllare solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione.
  • Nel procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta può comportare le ulteriori conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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