Cassazione Civile, Ordinanza n. 07508/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta dopo infruttuoso tentativo di mediazione, a ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per complessivi 1.868,31 euro, della cui esistenza il contribuente diceva di avere avuto contezza solo a seguito di accesso agli uffici del concessionario. Nel ricorso introduttivo erano stati dedotti, in via preliminare, la prescrizione del credito e, nel merito, l'omessa notifica delle cartelle, con richiesta di annullamento di ruoli e cartelle e di condanna alle spese. La CTP aveva accolto il ricorso compensando le spese; in appello il contribuente aveva censurato soltanto la compensazione delle spese e la CTR aveva riformato sul punto, condannando la Camera di Commercio al pagamento delle spese di primo e secondo grado. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c. e dell'art. 4 D.M. 55/2014, sostenendo che il giudice di merito avesse ridotto senza motivazione l'importo richiesto in nota spese, circa della metà, nonostante la liquidazione sui parametri medi; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, perché le spese erano state liquidate in modo forfettario e non per fasi, con importo inferiore ai minimi tariffari inderogabili. Successivamente, con nota depositata il 17/02/2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, qualificandola come atto unilaterale non accettizio e idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato rituale la rinuncia e, conseguentemente, estinto il giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancanza di difese della parte intimata e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
è richiamato dal ricorrente come norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario e sui limiti alla loro compensazione o riduzione
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese e della loro liquidazione
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55
richiamato dal ricorrente per sostenere che la liquidazione avrebbe dovuto rispettare i parametri e le fasi previste dalle tabelle
tabelle 1-2 allegate al D.M. 5 aprile 2014, n. 55
richiamate come base per il calcolo dei compensi professionali
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55 come modificato dal D.M. 37/2018
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inderogabilità dei minimi tariffari e l'obbligo di liquidazione secondo le fasi processuali
norma del vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso
la Corte afferma che, nella formulazione vigente, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale non accettizio e il deposito va comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria
richiamato nel passaggio relativo alla proposta di definizione accelerata e alla composizione del Collegio
richiamato nella sintesi del principio delle Sezioni Unite sul giudicato implicito, evocato dalla parte ricorrente a sostegno della rinuncia
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura è eccezionale e non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
la Corte non entra nel merito della censura, perché il giudizio si estingue per rinuncia
la Corte non decide sul fondamento del motivo, essendo intervenuta la rinuncia
richiamato solo nel motivo, senza esame nel merito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio: produce effetti senza necessità di accettazione della controparte e, una volta depositata, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità, il deposito della rinuncia comporta la cessazione della controversia anche se la parte intimata non abbia svolto difese e anche in difetto della formale comunicazione già richiesta dal previgente regime, purché la rinuncia sia rituale.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è applicabile in via estensiva oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non opera, quindi, quando il ricorso venga dichiarato estinto per rinuncia.
- Le censure sulla liquidazione delle spese, sui parametri forensi e sulla distinzione per fasi restano assorbite quando il ricorrente rinunci al ricorso prima della decisione nel merito.
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