Cassazione Penale, Ordinanza n. 22312/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato, in sede di rito abbreviato, la condanna di un imputato per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio. Il ricorso per cassazione contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, ma il motivo era unico e mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle fonti probatorie: la difesa sosteneva implicitamente che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti a dimostrare la destinazione a fini di spaccio della droga rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. La Corte rileva che i giudici di merito avevano fondato il convincimento su elementi ritenuti non illogici: il numero di dosi medie ricavabili dallo stupefacente, le modalità di conservazione e occultamento della sostanza e la qualità di assuntore della persona osservata insieme all'imputato durante lo scambio dell'involucro. Il ricorso, pertanto, chiedeva in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio, ritenuta preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove e non a denunciare un vizio logicamente o giuridicamente rilevante. Ha quindi confermato il giudizio di merito sulla destinazione a spaccio della sostanza stupefacente. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione di stupefacente di lieve entità, ritenuta integrata sulla base di elementi indiziari relativi alla destinazione della droga allo spaccio
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente nella logica del controllo di legittimità, che non consente una nuova valutazione del fatto e delle prove
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
le differenti valutazioni di merito contrapposte dalla difesa non sono scrutinabili in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è razionale e non manifestamente illogica
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, quando la motivazione della decisione di merito sia logica, coerente e non manifestamente illogica.
- La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di elementi indiziari convergenti, quali il numero delle dosi ricavabili, le modalità di conservazione e occultamento e il contesto dello scambio.
- Quando il ricorso si limita a opporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei fatti, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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