Cassazione Civile, Ordinanza n. 05521/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione una sentenza della corte d'appello. La controversia in sede di legittimità non verte sul merito della lite originaria, ma su un profilo processuale: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma non aveva depositato, unitamente al ricorso, la copia della sentenza munita della relata di notificazione, come richiesto a pena di improcedibilità. Tale documento è stato depositato solo molto dopo, dopo la comunicazione della proposta di improcedibilità e a ridosso dell'adunanza camerale. La ricorrente ha sostenuto che dichiarare improcedibile il ricorso avrebbe inciso irragionevolmente sul diritto di difesa e sul diritto di accesso al giudice, invocando l'art. 24 Cost. e l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione. Ha ritenuto irrilevante il deposito tardivo effettuato solo successivamente alla comunicazione della proposta di improcedibilità. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il deposito della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è requisito processuale da osservare a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione; il deposito tardivo non sana il difetto quando intervenga oltre il termine processuale rilevante.
art. 360, comma 2, n. 2 c.p.c.
È richiamato come disposizione che prescrive, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della sentenza con la relazione di notificazione.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che l'onere processuale di deposito previsto dal codice di rito comprima irragionevolmente il diritto di difesa.
art. 6 CEDU
La Corte esclude la violazione del diritto di accesso al giudice, ritenendo legittima la prescrizione processuale interna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata l'improcedibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È la misura di riferimento per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione è un adempimento processuale essenziale, previsto a pena di improcedibilità, e non può essere sostituito da una produzione tardiva effettuata dopo il rilievo del difetto.
- Le prescrizioni formali poste dal codice di rito per l'accesso al giudizio di legittimità non violano di per sé il diritto di difesa o il diritto di accesso al giudice, quando rispondono a esigenze di celerità, certezza e parità tra le parti.
- L'omesso o tardivo deposito della documentazione necessaria a dimostrare la tempestività del ricorso integra una negligenza difensiva imputabile alla parte ricorrente e comporta le conseguenze processuali previste dalla legge.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la soccombenza della parte ricorrente anche ai fini delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
- In cassazione, i termini e gli oneri documentali funzionali alla verifica preliminare dell'ammissibilità e procedibilità sono rigorosamente applicati, senza che possa operare una sanatoria fondata solo su esigenze difensive dedotte successivamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05436/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05437/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05441/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05442/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05443/2023 del 22/02/2023
- ordinanza_civile · 22 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05444/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →