Cassazione Penale, Sentenza n. 362/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per 2 anni: il ricorrente deduce violazione di legge per mancata valutazione dell'attualita della pericolosita sociale. Si sostiene che le plurime condanne costituiscono solo un passato deviante e non provano l'attualita, considerata l'eta (65 anni) e la resipiscenza manifestata durante oltre dieci anni di carcerazione; inoltre si contesta la valutazione patrimoniale che avrebbe ritenuto il nucleo familiare dipendente da proventi illeciti, essendo il tenore di vita compatibile con il reddito della moglie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione è limitato alle sole violazioni di legge, comprensive della motivazione inesistente o meramente apparente. La motivazione della Corte d'Appello non è risultata mancante o apparente: sono stati valorizzati numerosi precedenti penali dal 1989 in poi, condanne definitive (tra cui per stupefacenti, rapina e furto), pendenze e segnalazioni recenti; il periodo di astensione è stato ritenuto derivante dalla detenzione e non indicativo di esaurimento della pericolosità; la verifica patrimoniale ha accertato redditi insufficienti al sostentamento, consentendo di ritenere che almeno in parte il ricorrente viva di proventi illeciti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
art. 1, comma 1, lett. b; art. 4, comma 1, lett. c
Norme utilizzate per qualificare la pericolosita sociale e le fattispecie che giustificano l'applicazione della sorveglianza speciale; i precedenti penali e le pendenze sono valutati ai fini dell'attualita della pericolosita
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata per delimitare il sindacato della Corte di Cassazione nel procedimento di prevenzione: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge
legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata unitamente alla precedente normativa per confermare la limitazione del controllo in cassazione alle violazioni di legge nel settore delle misure di prevenzione
d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
Sostituisce e aggiorna i riferimenti normativi precedenti riguardanti il controllo in cassazione sulle misure di prevenzione
art. 606, lett. e) e art. 616
art. 606 lett. e) richiamato per distinguere i vizi di illogicita manifesta non sindacabili in cassazione; art. 616 consente la condanna del ricorrente alle spese e a somme in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilita
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito il normale sindacato di merito sui fatti salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
- La motivazione è considerata viziata ai fini di cassazione solo se il provvedimento omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo che, preso da solo, potrebbe determinare esito opposto.
- Numerosi e gravi precedenti, pendenze processuali recenti e segnalazioni possono comprovare l'attualita della pericolosita sociale anche se intercorre un periodo di astensione dalla commissione di reati, specialmente se tale astensione è riconducibile a detenzione o a misure cautelari.
- La verifica patrimoniale e la discrepanza tra tenore di vita dichiarato e redditi leciti possono legittimamente indurre il giudice a ritenere che il soggetto viva in parte di proventi illeciti, contribuendo a fondare la misura di prevenzione.
- La mera affermazione difensiva di 'resipiscenza' o l'anzianita del soggetto non bastano automaticamente ad escludere l'attualita della pericolosita se non sono supportate da elementi concreti idonei a modificare il quadro probatorio valutato dai giudici di merito.
- L'inammissibilita del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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